Qualifica rifiuti edili come sottoprodotti: dal Ministero i nuovi chiarimenti al dm 264/2016
Qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti: nella circolare esplicativa i contenuti del dm 264/2016.
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato una nuova circolare esplicativa (circolare 7619/2017) in merito alla qualifica dei sottoprodotti.
In considerazione dei numerosi quesiti interpretativi ed operativi pervenuti in riferimento all’applicazione del dm 13 ottobre 2016, n. 264, la circolare fornisce utili chiarimenti. Lo scopo è quello di consentire, quindi, un’uniforme applicazione ed un’univoca lettura del provvedimento, chiarendo i dubbi sui criteri indicativi per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
Ricordiamo, che l’art 184 bis del dlgs 152/2006 ha stabilito i requisiti che devono essere posseduti da un materiale residuo di un processo produttivo affinché possa essere classificato come sottoprodotto e non come rifiuto.
Inoltre, al fine di favorire l’utilizzo di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione come sottoprodotti, il Ministero dell’Ambiente ha emanato un apposito Regolamento (dm 3 ottobre 2016, n. 264), in vigore dal 2 marzo 2017.
Circolare 30 maggio 2017, n. 7619
La circolare si compone di un estratto sintetico e di un allegato tecnico giuridico di approfondimento che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del dm 264/2016; in particolare:
- effetti giuridici
- onere della prova e responsabilità
- documentazione contrattuale e scheda tecnica
- dimostrazione della natura di sottoprodotto
- deposito e movimentazione
- controlli e ispezioni
- piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti
- impiego di biomasse destinate ad uso energetico
I chiarimenti al dm 264/2016
In primo luogo, il documento chiarisce, definitivamente, che il Regolamento (dm 264/2016):
- non innova la disciplina sostanziale generale del settore; la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto dipende sempre esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge (art. 184-bis del dlgs 152/06)
- non contiene un elenco di materiali qualificabili come sottoprodotti
- non contiene un un elenco di trattamenti ammessi, costituenti normale pratica industriale, in quanto la valutazione del rispetto dei criteri di legge deve essere rimessa ad un’analisi caso per caso
Pertanto, il Regolamento è solo uno strumento a disposizione dei soggetti interessati per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto.
In particolare, il Ministero ha ampiamente espresso il carattere non cogente dei criteri indicati nel Regolamento per la dimostrazione dei requisiti di sottoprodotti.
Chiarisce, quindi, che le modalità di prova non vanno in alcun modo intese come esclusive; rimane, quindi, ferma la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti con ogni mezzo e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli espressamente disciplinati nel Regolamento.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.