Tettoia aperta su 3 lati: occorre il permesso di costruire?
Tettoia aperta su 3 lati: se non sviluppa cubatura non rientra tra gli interventi sottoposti al permesso di costruire. I chiarimenti arrivano dal Tar Campania.
La realizzazione di una tettoia su un terrazzo può necessitare di un titolo abilitativo diverso a seconda delle dimensioni, della superficie, del volume e del materiale della struttura.
Il permesso di costruire va richiesto nei seguenti casi:
- quando si modifica la sagoma di un immobile vincolato
- in caso di cambio di destinazione d’uso nei centri storici
Con una recente sentenza i giudici del Tar Campania hanno chiarito che non serve il permesso di costruire in caso di realizzazione di una tettoia aperta su 3 lati.
Tettoia aperta su 3 lati: la sentenza del Tar Campania
Con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 109 i giudici campani hanno respinto la richiesta di demolizione avanzata dal Comune in riferimento alla realizzazione di opere edilizie senza permesso di costruire, ed in particolare:
“di una tettoia in legno ad una sola falda, di forma rettangolare, avente dimensioni di m² 31,42 ed altezza in gronda di m 2,50 ed alla gronda di m 2,65, sul terrazzo al primo piano, ad esclusivo servizio di detto piano, poggiante per un lato direttamente sulla struttura esistente del fabbricato e per l’altro su pilastrini in legno”
Nel caso in esame, l’ordinanza di demolizione ha come presupposto la realizzazione di opere di ristrutturazione pesante in difformità dal titolo edilizio, quali:
- tettoia aperta su 3 lati
- copertura a lastrico solare invece che a falde
- ampliamento di un portico
Il permesso di costruire in base al dpr 380/2001
In riferimento all’art. 10 comma 1 del dpr 380/2001, l’intervento edilizio che necessita del permesso di costruire, e che quindi in caso di assenza di titolo deve essere demolito, è quello che:
- genera un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
- comporta modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
Questo non è il caso della tettoia in esame. Essendo aperta su 3 lati non sviluppa cubatura e non rientra, quindi, tra gli interventi sottoposti al permesso di costruire.
Inoltre, come ribadito in sentenza, il titolo abilitativo (permesso di costruire) è richiesto quando:
- si effettuano lavori che cambiano la destinazione d’uso degli immobili situati nei centri storici (zona A)
- si altera la sagoma degli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs. 42/2004)
L’edificio in esame non era vincolato né si trovava in un centro storico!
In definitiva, viene accolta la richiesta di annullamento dell’ordinanza di demolizione: la realizzazione di una tettoia aperta su 3 lati, sebbene realizzata in difformità dal titolo edilizio, non va demolita.
FONTE: BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it
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