Studi di settore. Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati. 5.300 le variabili eliminate
Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate li approva infatti definitivamente, da oggi, nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità.
Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.
Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie – Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni.
Focus sui nuovi modelli – Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.
Le altre novità – Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all’attività – dei diversi studi. In particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”).
Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 – Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013. L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.
Negli studi di settore spazio ai voucher – Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.
Dove trovare i modelli – Il testo del provvedimento è disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mentre i modelli sono consultabili sullo stesso sito seguendo il percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore.
FONTE: www.agenziaentrate.gov.it
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