Agenzia delle Entrate. Chiusura d’ufficio Partite Iva inattive…senza sanzioni
Con la risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014 è stato istituito il codice tributo “8120” per il versamento tramite i modelli “F24 versamenti con elementi identificativi” e “F24 Enti pubblici” della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale”, al comma 44 ha apportato modifiche al citato articolo 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972, prevedendo che “L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero artistiche e professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria (….)”.
Il medesimo articolo 7-quater del decreto-legge n. 193/2016, inoltre, al comma 45, nell’apportare modifiche all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non prevede l’applicazione della sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.
Ciò premesso, essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimano l’utilizzo, con
la presente risoluzione è soppresso, a partire dal 1° febbraio 2017, il codice tributo 8120.
FONTE: Agenzia delle Entrate