Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947 – Caduta al suolo di un tuttofare in nero. Ampia nozione di lavoratore
Fatto:
1. Con sentenza in data 27 novembre 2015 la Corte d’Appello di Milano confermava la condanna pronunciata dal locale Tribunale nei confronti di A.F., titolare dell’impresa individuale di decorazioni pubblicitarie “Aeffe Pubblicità”, ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore I.I.D., operaio in nero, il quale, all’Interno dello stabilimento dell’impresa, durante le operazioni di posa in opera di pannelli in policarbonato isolanti di ampie dimensioni da collocarsi sulla controsoffittatura degli uffici, fino a raggiungere il colmo del capannone, dopo essere salito su una scala a forbice, era precipitato al suolo da un’altezza di tre metri circa e si era schiantato sulla sottostante scrivania in cristallo, riportando gravissime lesioni ad un occhio e al massiccio facciale.
All’imputato era stata contestata sia una colpa generica sia la violazione di specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, e precisamente: la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lett.a) D.lgs.n.81/2008, contenente l’individuazione delle procedure per l’esecuzione dei lavori in quota; la mancata richiesta ai lavoratori del rispetto delle norme di sicurezza (utilizzo di un trabatteilo e dei necessari dispositivi di protezione individuale), in violazione dell’art. 18 comma 1 lett f) D.lgs.n.81/2008; il mancato controllo dell’osservanza di queste prescrizioni; il mancato adempimento, in favore della persona offesa, degli obblighi di informazione e di formazione sui rischi specifici cui ciascun lavoratore era esposto in ragione dell’attività svolta e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione (artt.36 e 37 D.lgs.n.81/2008); una negligenza, ricavabile dall’art.2087 c.c., consistita nella mancata adozione, nell’esercizio dell’impresa, delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori anche occasionali, e, nello specifico, delle tecniche necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi all’esecuzione dei lavori in quota.
La compiuta istruttoria aveva consentito di appurare tali condotte omissive e di verificare, attraverso le testimonianze raccolte, la pericolosità del lavoro che stava svolgendo l’I.I.D.: questi infatti, dopo essere salito su una prima scala a forbice collocata sul pavimento, si era spostato sul muro, vicino al quale andava installato il pannello isolante, ed operava su altra scala a forbice di una larghezza esattamente identica allo spessore del muro su cui era appoggiata, sì da non disporre di alcuna superficie utile circostante, ma avendo anzi lateralmente il vuoto fino al pavimento, mentre i fragili riquadri della controsoffittatura erano utilizzati sia come passaggio di persone sia come appoggio di materiali.
La Corte di Milano aveva quindi deciso che le modalità di svolgimento del lavoro erano di estrema pericolosità, che il datore di lavoro non aveva adottato alcuna misura di prevenzione idonea al tipo di lavorazione in quota, che nella condotta dell’infortunato non era ravvisabile un comportamento abnorme, che gli obblighi gravanti sull’imprenditore di predisporre le misure di protezione collettiva ed i dispositivi di protezione individuale avevano come destinatari non solo i lavoratori subordinati ma tutti i soggetti operanti nell’ambiente di lavoro, e dunque, nello specifico caso, anche l’I.I.D. che lavorava, senza un regolare contratto, come “tuttofare” e veniva chiamato secondo necessità.
2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge per erronea applicazione dell’art.40, secondo comma, c.p. La Corte territoriale, una volta esclusa l’esistenza di un lavoro subordinato, avrebbe dovuto accertare almeno l’esistenza di un lavoro autonomo, che comprendesse l’attività da cui era poi originato l’evento, mentre nel caso di specie all’I.I.D. non era stato affidato alcun incarico di collaborare con gli altri operai nelle opere di manutenzione interna del capannone. Per tale ragione non era ravvisabile alcun profilo di colpa del datore di lavoro, poiché nel processo di causazione dell’evento lesivo si era inserita, come causa estranea, la condotta dello stesso infortunato, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute.
2.2. Con un secondo motivo prospetta contraddittorietà, manifesta illogicità della sentenza in punto di nesso causale. La Corte, una volta accertata la causa naturale dell’evento, aveva ritenuto del tutto genericamente che le misure antinfortunistiche disertate, sarebbero state idonee, ove applicate, alla tutela del lavoratore, senza procedere ad un’ulteriore verifica sugli effetti concretamente preventivi delle misure pretermesse.
Diritto:
1. Il ricorso non è fondato.
2. Come correttamente ritenuto dai giudici di merito, le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano a chiunque ponga in essere una prestazione lavorativa in senso lato, anche occasionale o senza retribuzione ovvero per imparare un mestiere, sicché la tutela, oltre a riguardare i lavoratori subordinati, si estende a tutte le persone che vengano a trovarsi in situazioni di pericolo connesse all’attività esercitata, a prescindere dall’eventuale mancato perfezionamento di un contratto e dall’episodicità della prestazione.
Ciò in base all’art. 2, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.81/2008, che definisce “lavoratore” colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Ne deriva, come da costante giurisprudenza di questa Corte, che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale (Sez.7, ord. n.11487 del 19 febbraio 2016, Rv.266129; Sez.4, sent. n.37840 dell’ 1 luglio 2009, Rv.245274).
2.1. A tale principio di diritto si sono uniformati i giudici di Milano, i quali, nella ricostruzione del fatto non censurabile in questa sede di legittimità, hanno ben evidenziato che al momento dell’infortunio l’I.I.D. stava lavorando con altri operai al montaggio di una controsoffittatura, in una situazione di totale pericolo dovuta alla assenza di misure di protezione e dotazioni di sicurezza idonee a prevenire le cadute dall’alto, e senza aver ricevuto una formazione e informazione in merito ai rischi specifici connessi al genere di attività che ha occasionato il sinistro, ignorando perfino la natura non portante del controsoffitto, il cui sfondamento per il peso esercitato ha originato la caduta sulla sottostante scrivania.
Appaiono dunque corrette le argomentazioni svolte a sostegno della pronuncia di condanna dell’A.F., responsabile di tutte le violazioni di norme antinfortunistiche indicate nell’imputazione, peraltro non contestate nel ricorso: le accertate condotte omissive hanno spiegato efficacia causale nella determinazione dell’evento lesivo, evento che, con alta probabilità logica, non si sarebbe verificato in caso di rispetto nelle norme cautelari. Nessuna iniziativa, si ribadisce nell’impugnata sentenza, era stati infatti assunta dall’imputato per controllare che i lavori all’interno del capannone in ristrutturazione venissero eseguiti in sicurezza con l’osservanza delle regole di cautela, in maniera da neutralizzare anche eventuali comportamenti imprudenti degli operai.
2.2. Nell’affrontare tale aspetto, la sentenza impugnata è del pari immune da censure, laddove ha affermato, da un lato, che un’eventuale consapevolezza dell’I.I.D. della complessiva inadeguatezza del cantiere allestito all’interno del capannone non valeva ad elidere la responsabilità dell’imputato, e, dall’altro, che se il datore di lavoro si fosse conformato alle regole di cautela e avesse preso in doverosa considerazione, stante la sua posizione di garanzia, anche un eventuale comportamento inadeguato del lavoratore, l’infortunio non si sarebbe verificato.
Il rispetto delle norme prevenzionali ha infatti lo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti che è fisiologico possano avere alla base l’errore dell’operatore, generato anche da imprudenza. Proprio al fine di scongiurare tali eventi nefasti, evitabili rispettando gli standard di sicurezza imposti dalla legge, vi sono soggetti chiamati al ruolo di garanzia in favore degli operatori esposti al rischio antinfortunistico: essi non possono pretendere esonero di responsabilità in caso di condotta inadeguata del lavoratore, fatto salvo il contegno abnorme, che si configura in caso di comportamento anomalo, assolutamente estraneo alle mansioni attribuite, esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere (Sez.4, 5 marzo 2015 n. 16397, Rv.263386; Sez.4, 14 marzo 2014 n.22249, rv.259228) e non anche quando il lavoratore compia un’operazione che, seppure imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate.
In ossequio a tali principi la Corte territoriale ha escluso l’abnormità e l’imprevedibilità del comportamento dell’I.I.D., chiamato a svolgere il lavoro in quota in collaborazione con altri operai, ed ha a ragione ritenuto che nessun apprezzabile rilievo penalistico, anche sotto il profilo di un concorso di colpa, potesse assumere tale condotta, pur se discostatasi dal virtuale ideale e che in qualche misura poteva aver contribuito all’infortunio, ribadendo che si era trattato di una circostanza correlata al quadro complessivo di illegalità in essere nel cantiere.
2.3. Infondata, infine, l’ultima doglianza, relativa alla omessa verifica sugli effetti concretamente preventivi delle misure pretermesse.
Con argomentazioni ben sviluppate in sentenza, la Corte di Milano ha fatto corretta applicazione dei principi più volte ribaditi da questa Corte Suprema in tema di responsabilità colposa del datore di lavoro, per la cui affermazione è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare, ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell’evento (c.d. causalità della colpa), poiché alla colpa dell’agente va ricondotto solo quell’evento che sia causalmente collegabile alla condotta omessa ovvero a quella posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez.4, 11 ottobre 2011 n.43645, rv.251913; Sez.4, 3 ottobre 2014 n.1819, Rv. 261768).
Orbene, l’evento lesivo occorso all’I.I.D., dipeso da una caduta dall’alto, costituisce proprio la concretizzazione del rischio che le norme antinfortunistiche violate, afferenti ai presidi di sicurezza da utilizzare in caso di lavori in quota, erano volte a prevenire: di ciò ha dato atto la Corte distrettuale, affermando che il controsoffitto non aveva alcuna struttura portante, che non vi era segnalazione atta ad impedire l’accesso dei lavoratori ad un simile piano non idoneo al calpestio, che il lavoro era eseguito in termini di assoluta inadeguatezza delle basi di appoggio, che nessuna indicazione era stata fornita all’operaio sulle modalità di installazione del pannello isolante.
3. Da tali considerazioni deriva il rigetto del ricorso.
P.Q.M.: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2016
FONTE: Cassazione Penale