Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: compiti e ruoli e responsabilità
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: compiti e ruoli e responsabilità. Tutto quello che occorre sapere.
Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro.
Quella del coordinatore della sicurezza è una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori: egli svolge compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva.
Infatti, come previsto dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), il coordinatore della sicurezza ha i seguenti ruoli:
- in fase di progettazione: in tal caso è denominato coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP)
- in fase di esecuzione: in tal caso è denominato coordinatore sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore dell’esecuzione (CSE)
I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stessa persona o da persone diverse.
Coordinatore della sicurezza, differenza tra CSP e CSE
Relativamente alla differenza tra CSP e CSE, come previsto nel dettaglio dagli artt. 91 e 92 del dlgs 81/2008, vale quanto segue:
- il CSP si occupa di redigere:
- il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.)
- il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
- il CSE si occupa di verificare
- l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo
- la corretta applicazione delle procedure di lavoro
Compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
L’art. 92 del dlgs 81/2008 disciplima in maniera dettagliata tutti i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
In particolare, prevede i seguneti compiti a cura del CSE:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del
PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo
- adeguare il PSC e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC
- proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno. Al riguardo, se il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dell’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
L’ultimo obbligo è particolarmente importante, perché individua la posizione di garanzia del CSE nel potere/dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose; pertanto nasce in capo al CSE la necessità di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.
Quando è necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione prima dell’affidamento dei lavori (art. 90 comma 4 del dlgs 81/2008)..
Nei casi in cui i lavori siano affidati inizialmente ad un’unica impresa e successivamente l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, diventa obbligatorio la nomina del CSE (art. 90 comma 5 del dlgs 81/2008).
Requisiti del coordinatore della sicurezza
Il coordinatore della sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) deve essere in possesso di uno dei seguenti requisit:
- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno
- laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte i datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni
Inoltre, il coordinatore della sicurezza deve essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza e deve rispettare gli obblighi dell’aggiornamento previsto.
L’attestato di frequenza non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi previsti nell’Allegato XIV del dlgs 81/2008 o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’Allegato XIV.
L’attestato inoltre non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
FONTE: BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it
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