Nomina RLS: è necessaria nelle società con solo soci lavoratori?
Nomina RLS: se non c’è, le sue funzioni devono essere esercitate dal RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale). I chiarimenti del Ministero.
La Regione Marche ha chiesto alla Commissione interpelli un parere interpretativo sull’art. 47 del dlgs 81/2008.
In riferimento all’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la Regione chiede se tale presenza sia necessaria o meno nelle società dove operano esclusivamente soci lavoratori. In virtù della contrattazione collettiva, infatti, sussiste il divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti anche in aziende con soci lavoratori.
L’Accordo nazionale del 13 settembre 2011 ha stabilito che:
- la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori
- nelle imprese con oltre i 15 lavoratori, il RLST opera qualora non è stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale
- i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari non possono essere né eleggibili né elettori come RLS
Nomina RLS, la risposta del Ministero
In risposta a quanto chiesto, la Commissione chiarisce che:
- l’art. 2 del dlgs81/2008 equipara al lavoratore il socio lavoratore di cooperative o di società
- l’art. 47 del dlgs 81/2008 prevede che in tutte le aziende, o unità produttive sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Pertanto, le funzioni del RLS, qualora non si proceda alla sua elezione anche in virtù della contrattazione collettiva, devono essere svolte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o del sito produttivo.
La Commissione sottolinea che quanto detto vale in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
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