Etichetta Nutrizionale: dal 13 dicembre entrerà in vigore il nuovo regolamento Ue
Il prossimo 13 dicembre sarà il termine ultimo per l’adeguamento delle etichette dei prodotti alimentari al regolamento UE 1169/11.
Infatti, per tutti gli operatori del settore alimentare, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, scartta l’obbligo di inserire una “Dichiarazione nutrizionale” sulla confezione o sull’etichetta degli alimenti preconfezionati.
Secondo le nuove disposizioni, la “dichiarazione nutrizionale” obbligatoria indicherà il contenuto energetico e le percentuali di ogni singola sostanza riportata, come di seguito meglio specificato, in una tabella comprensibile sull’imballaggio. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, anche essere espresse in porzioni.
Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono:
– valore energetico
– grassi
– grassi saturi
– carboidrati
– zuccheri
– proteine e sale.
Il Regolamento 1169 all’allegato V definisce i casi in cui non è obbligatorio indicare la tabella nutrizionale:
- i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.
- le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi
- le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele, il sale e i succedanei del sale
- gli edulcoranti da tavola
- i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati
- le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè
- gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi
- gli aromi e gli additivi alimentari
- i coadiuvanti tecnologici
- gli enzimi alimentari e i lieviti
- la gelatina e i composti di gelificazione per marmellate
- le gomme da masticare
- gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm e quelli, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
- Tutti i prodotti alcolici (vini, liquori e superalcolici) con grado alcolico superiore al 1,2% (Reg. UE 1169/11 art. 16 punto 4). Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico