Piattaforma di lavoro elevabile: rientra nella stima dei costi per la sicurezza?
La piattaforma di lavoro elevabile impiegata in sostituzione di un ponteggio fisso è da considerare come costo per la sicurezza? I chiarimenti del Ministero.
La Commissione interpelli ha fornito nuove indicazioni sul tema dei costi della sicurezza in cantiere e l’utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile.
Le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) sono attrezzature che negli ultimi anni hanno avuto una diffusione sempre maggiore per l’esecuzione di lavori in quota, sia nei cantieri edili sia in altri luoghi di lavoro.
Con l’Interpello 13/2016 il Ministero del lavoro risponde ad un quesito avanzato dalla Regione Toscana in merito alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una PLE in sostituzione di un ponteggio metallico fisso.
Premesso che la piattaforma di lavoro elevabile non è fra gli apprestamenti previsti nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del dlgs 81/2008, la Commissione ha precisato che la piattaforma di lavoro elevabile rientra nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.
Nel caso specifico tale soluzione è migliorativa delle condizioni di sicurezza per l’esecuzione dei lavori previsti.
La stessa, infatti, può sostituire un ponteggio metallico fisso in quanto più idonea a garantire la sicurezza per l’esecuzione dei lavori previsti.
In definitiva, la PLE può essere ricompresa fra gli apprestamenti indicati nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del dlgs 81/2008. La stima dei costi per la sicurezza deve contenere anche le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
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