Cassazione Penale, Sez. 7, 03 novembre 2016, n. 46107 – Cantiere non sicuro: plurime violazioni e responsabilità del legale rappresentante della società esecutrice dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato
Fatto:
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Varese, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato F.R. alla pena di euro 4.000,00 di ammenda in relazione a plurime violazioni alla normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 91, comma 1, lett. g); 122; 146, comma 3; 71, comma 4, lett. a), punto 1; 163; 108; 96, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008), commessi quale amministratore unico della S.r.l. I., esecutrice dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea esclusione della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., evidenziando di aver appreso della commissione degli illeciti successivamente alla loro verificazione e di non aver potuto provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che avrebbe comportato l’estinzione degli illeciti, a causa della crisi di liquidità che aveva colpito la propria impresa, anche a causa di un furto di materiali e del fermo dei lavori che ne era derivato.
Ha inoltre lamentato l’esclusione della particolare tenuità del fatto e della applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non essendo stata adeguatamente considerata la natura solo potenziale della situazione di pericolo verificatasi a seguito delle omissioni contestate, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio e l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., avendo provveduto a regolarizzare il cantiere.
Ha proposto altro autonomo ricorso, mediante altro difensore, lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del dolo in capo all’imputato, richiedendo nuovamente l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., e lamentando ulteriormente l’eccessività della pena.
Con memoria del 26 agosto 2016 ha formulato motivi aggiunti, affermando la specificità dei motivi di ricorso già formulati e ribadendo i vizi già denunciati, con particolare riferimento all’erroneo riconoscimento della sussistenza dell’elemento soggettivo, stante la mancata dimostrazione della consapevolezza delle violazioni da parte dell’imputato, ed a proposito del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e della eccessività della pena. Ha, inoltre, riproposto, sviluppandole, le censure di vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo delle violazioni ascrittegli, di violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e di errata ed eccessiva determinazione della pena.
Diritto:
Entrambi i ricorsi, peraltro affidati a motivi generici e privi della necessaria specificità, non integrati neppure mediante la memoria con motivi aggiunti, sono manifestamente infondati.
Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione dell’alt. 54 cod. pen., per l’erronea esclusione di tale esimente, è manifestamente infondato, sia perché lo stato di difficoltà finanziaria dell’impresa del ricorrente non determina la sussistenza dì un pericolo di danno grave alla persona per evitare il quale siano stati commessi gli illeciti, trattandosi di situazione incidente esclusivamente sullo stato finanziario di una società di capitali; sia perché, come esattamente rilevato dal Tribunale, con motivazione ampia ed esaustiva, tale situazione si è, comunque, verificata successivamente alla consumazione degli illeciti, non potendo il relativo momento consumativo essere differito a quello in cui l’imputato ne avrebbe avuto conoscenza, posto che gli elementi costitutivi della esimente devono, necessariamente, sussìstere, nel momento di consumazione del reato, che, nei reati omissivi contestati al ricorrente, va individuato nell’inizio della attività soggetta alle prescrizioni e cautele antinfortunistiche in mancanza delle stesse.
Anche la censura relativa alla errata affermazione della sussistenza dell’elemento psicologico risulta manifestamente infondata, avendo il Tribunale dato atto, sulla base di considerazioni del tutto logiche e coerenti, fondate sul numero e sulla entità delle violazioni riscontrate, incidenti sulla complessiva organizzazione del cantiere, della necessaria consapevolezza da parte dell’imputato delle stesse, da cui ha fatto discendere l’affermazione della sua responsabilità in ordine alle stesse (in ogni caso ravvisabile anche a titolo di colpa per omesso controllo).
Le altre censure sono prive della necessaria specificità, in quanto consistono nella generica doglianza a proposito del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all’alt. 62 n. 6 cod. pen., ed in ordine alla eccessività della pena.
Quanto alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto giova, in ogni caso, ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi chiarito il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Tale valutazione può essere compiuta anche nel giudizio di legittimità, sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795, che in motivazione ha sottolineato come ciò consenta di contemperare l’obbligo di rilevazione d’ufficio, discendente dal disposto dell’art.129 cod. proc. pen., con la fisiologia del giudizio di legittimità, che preclude valutazioni in fatto).
Nel caso in esame non emerge alcuna particolare tenuità del fatto, essendo sufficiente, per escluderla, considerare che, con una condotta potenzialmente assai pericolosa per l’incolumità dei lavoratori, l’imputato ha posto in essere plurime violazioni alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, omettendo, tra l’altro, di dotare il cantiere della propria impresa di vari presidi antinfortunistici (tra cui idonee impalcature o ponteggi od opere provvisionali atte ad evitare il pericolo di cadute di persone o cose dall’alto, nonché tavole parapetto e tavole fermapiede sulle aperture prospicienti il vuoto al primo piano), creando dunque una situazione di potenziale pericolo in più parti del cantiere e per più lavoratori, con la conseguenza che essere esclusa l’esiguità del pericolo derivante dai reati commessi dall’imputato e con essa anche l’esclusione della punibilità per la particolate tenuità del fatto.
La censura in ordine alla misura della pena è del tutto generica, a fronte della ampia ed esaustiva motivazione sul punto del primo giudice, che ha dato atto della pluralità delle violazioni e tenuto conto del comportamento processuale dell’imputato e della rimozione delle difformità riscontrate, considerando, dunque, in modo logico, tutti gli elementi contemplati dall’art. 133 cod. pen., mentre la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. è manifestamente infondata, non avendo comportato conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale le condotte ascritte all’imputato, e non potendo, di conseguenza, la regolarizzazione del cantiere avere portata risarcitoria.
I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi cui sono stati affidati.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre
FONTE: Cassazione Penale