DURC on-line, in Gazzetta le nuove semplificazioni
DURC on-line, le imprese possono considerarsi regolari in materia di obblighi contributivi anche in caso di fallimento o amministrazione straordinaria.
Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) è un certificato che attesta la regolare posizione contributiva, previdenziale e assistenziale del soggetto richiedente: impresa o pubblica amministrazione appaltante.
Essere in regola con il DURC vuol dire aver adempiuto correttamente e nei tempi previsti a tutti gli obblighi richiesti dalla legge: correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.
DURC online, chi può richiederlo
Il DURC può essere richiesto direttamente on-line e la richiesta può essere effettuata dai seguenti soggetti:
- imprese, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (intermediari)
- Pubbliche Amministrazioni appaltanti
- Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti
- SOA (Società Organismi Attestazione – Società)
La regolarità contributiva può essere controllata sui portali istituzionali:
- Inps
- Inail
- Casse edili
DURC on-line e imprese in crisi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il dm 23 febbraio 2016, che introduce alcune novità in tema di DURC on-line, modificando il dm 30 gennaio 2015.
Il nuovo decreto prevede che in caso di:
- fallimento
- liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (artt. 104 e 206 regio decreto 267/1942)
l’impresa è considerata regolare con riferimento agli obblighi contributivi, nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Inoltre, in caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi, nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.