Gazebo senza titolo abilitativo, è prevista la demolizione se trasforma il territorio

gazebo2Gazebo senza titolo abilitativo, il Tar del Lazio ordina la demolizione della struttura che rappresenta una trasformazione edilizia del territorio.

Un Comune rilasciava in favore di un gestore di un’attività commerciale una concessione demaniale permanente per il posizionamento di una pedana con sovrastante tenda autoportante.

A seguito di un accertamento eseguito dalla polizia municipale, il Comune ingiungeva la demolizione del predetto manufatto. La struttura era risultata difforme dall’opera autorizzata. In realtà era stato realizzato un gazebo con tamponature e copertura realizzata con materiale rigido, ossia una sorta di casetta chiusa.

Il gestore ricorreva al Tar del Lazio contro il provvedimento di ingiunzione alla demolizione, adducendo che la struttura fosse riconducibile alla cosiddetta attività di edilizia libera di cui all’art. 6 del dpr 380/2001 o semmai assentibile mediante la presentazione di denuncia d’inizio attività.

Gazebo senza titolo abilitativo, la decisione del Tar del Lazio

Il Tar del Lazio con la sentenza n. 9881/2016 si pronuncia sul ricorso presentato dal gestore dell’attività commerciale.

Secondo il giudice di primo grado la struttura in realtà è composta, oltre che dalle opere autorizzate, dalle seguenti opere abusive:

  • tamponatura mediante apposizione di teli plastici a scorrimento meccanico sostenuti all’interno da telai in metallo
  • copertura in materiale plastico rigido sostenuta da struttura in metallo
  • perimetrazione in alluminio e pannello grigliato in alluminio con posa in opera di lastre in materiale rigido trasparente

Il Tar respinge, dunque, il ricorso e conferma l’ordinanza di demolizione. Il giudice sottolinea in particolare l’assenza del requisito della temporaneità della struttura. Pertanto il manufatto necessita di idoneo titolo abilitativo come previsto dagli artt. 3 e 10 del dpr 380/2001.

Cosa prevede il testo unico per l’edilizia

In merito alla assoggettabilità al titolo edilizio del permesso di costruire si fa riferimento ai seguenti articoli normativi.

Secondo l’art.10 del dpr 380/2001, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

  • gli interventi di nuova costruzione
  • mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (stabilito dalle regioni)
  • ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire (stabilito dalle regioni)

Ai sensi dell’art.3 sempre del testo unico per l’edilizia, sono da considerarsi interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire:

  • manufatti leggeri, anche prefabbricati
  • strutture di qualsiasi genere (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che siano utilizzati come:
    • abitazioni
    • ambienti di lavoro
    • depositi, magazzini e simili

e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.