Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni. Entra in vigore il ritiro “uno contro zero”
Il decreto è uno dei regolamenti previsti dal d.lgs. 49 del 2014, che ha recepito nell’ordinamento italiano la nuova disciplina europea sulla gestione dei Raee. In forza del nuovo regolamento, sono obbligati al ritiro “uno contro zero” i distributori con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 mq, mentre per i punti vendita di dimensioni inferiori, così come per la grande distribuzione online, il ritiro gratuito dei piccoli Raee resta facoltativo.
Il Raee è definito di piccolissime dimensioni quando almeno uno dei suoi lati risulta inferiore ai 25 cm.
All’interno dei punti vendita i gestori obbligati dovranno allestire un “luogo di ritiro” mettendo a disposizione, degli eventuali conferitori, contenitori riportanti l’indicazione dei Raee conferibili e predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei Raee di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l’ambiente e la salute umana.
Il distributore effettuerà periodicamente lo svuotamento dei contenitori e il successivo raggruppamento nel luogo di deposito preliminare (art. 6 DM 121/2016), compilando il modulo di carico e scarico (all.1 DM 121/2016) sul quale sono annotate tutte le operazioni di svuotamento al momento dell’effettuazione delle stesse.
Quanto alla gestione dei rifiuti ritirati, i distributori dovranno allestire un “luogo di raggruppamento”, definito anche deposito preliminare alla raccolta, (può essere utilizzato lo stesso organizzato per i rifiuti ritirati in “1 contro 1”) ed avviare a trattamento i Raee depositati “ogni sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 Kg”. In ogni caso, la durata massima del deposito non può superare un anno.
Il trasporto dal luogo di raggruppamento ai diversi centri di raccolta/impianti autorizzati è accompagnato da un documento di trasporto (all.2 DM 121/2016).
Il distributore o il trasportatore se diverso dal distributore adempie all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art.190 D.Lgs 152/2006.
Il trasporto dei Raee di piccolissime dimensioni effettuato dal distributore o da terzi è subordinato alla preventiva iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 3-bis (art. 212 D.lgs. 152/2006).
FONTE: www.registroaee.it