Imu 2016, quali sono le sanzioni per chi non ha pagato in tempo?

IMU_E_TASI_2016Imu 2016 e omesso pagamento: ecco come mettersi in regola grazie al nuovo ravvedimento operoso e alle sanzioni ridotte.

Entro il 16 giugno scorso occorreva versare l’acconto per Imu e Tasi 2016, pari al 50% delle imposte calcolate con le aliquota 2015 (legge di Stabilità 2016).

Chi non ha pagato in tempo può ravvedersi secondo le nuove regole vigenti dal 1° gennaio 2016: il dlgs 158/2015, infatti, ha anticipato l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio (in precedenza era fissata al 1° gennaio 2017).

Sanzioni Imu 2016 e ravvedimento operoso

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo il pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta

Le sanzioni sono dovute il linea generale nella misura del 30%. Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione del 50% della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

In linea di principio valgono le seguenti regole, la sanzione ridotta in caso di ravvedimento operoso è pari a:

  • 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
  • 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
  • 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

  • Come visto prima, in caso di pagamento entro i 90 giorni, la sanzione edittale passa dal 30% al 15%.

    Se la regolarizzazione avviene mediante ravvedimento, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

    Inoltre è prevista un’ulteriore riduzione della sanzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (ravvedimento sprint), pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo.

    Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione ridotta sarà pari allo 0,1% per il primo giorno di ritardo fino ad arrivare all’ 1,5% del 15° giorno.

    Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa delle sanzioni e delle agevolazioni previste dal ravvedimento operoso.

Momento del ravvedimento Sanzione edittale Fattore riduttivo da ravvedimento Sanzione ridotta da ravvedimento
entro i primi 14 giorni 15% 0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno 1/10 1,5%
dal 31° al 90° giorno 1/9 1,67%
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione 30% 1/8 3,75%
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva 1/7 4,29%
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva 1/6 5%

Ricordiamo, inoltre, che non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso se si oltrepassa il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Ancora, le nuove regole sono applicabili alle violazioni commesse prima del 1 ° gennaio 2016 (data di entrata in vigore), anche per gli accertamenti già emessi, fatta eccezione per quelli che sono diventati definitivi.

In allegato proponiamo la tavola sinottica con le aliquote nazionali di Imu e Tasi 2016.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.