Formazione per la sicurezza del lavoro: chi è il responsabile?
Formazione per la sicurezza del lavoro: spetta al committente o al responsabile dei lavori verificare l’avvenuta specifica formazione.
Con le nuove istanze di interpello di maggio 2016 la Commissione fornisce ulteriori chiarimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in risposta a quanto chiesto.
Con l’Interpello n. 7 del 12 maggio 2016 Federcoordinatori chiede quali siano le corrette modalità per assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100 comma 6-bis del dlgs 81/2008.
Nel dettaglio viene chiesto in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente, per lo svolgimento delle proprie attività, le seguenti figure:
- il datore di lavoro
- i dirigenti
- i preposti
La Commissione ha chiarito che in relazione agli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, l’art. 97 comma 3-ter dispone che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro dell’impresa, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione; tuttavia, il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97.
Pertanto spetta al committente o al responsabile dei lavori acquisire i nominativi dei soggetti facente parte della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 e dovrà verificare l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.