Aggiornamento professionale ingegneri, ecco le nuove regole
Aggiornamento professionale ingegneri, dal CNI le nuove linee di indirizzo con indicazioni su CFP, esoneri, tempistiche e schemi dei modelli da presentare.
Il CNI, Consiglio nazionale degli ingegneri, ha approvato (con la circolare 29 aprile 2016, n. 722) le nuove Linee di indirizzo n. 4 per la formazione continua dei professionisti, obbligatoria dal 1° gennaio 2014 (dpr 7 agosto 2012 n. 137).
Le nuove linee di indirizzo forniscono indicazioni sull’aggiornamento della competenza professionale, chiarendo il numero di CFP riconosciuti per le diverse attività, le modalità di esonero e le tempistiche per la presentazione dei documenti agli Ordini di appartenenza.
Di seguito si riportano in dettaglio i contenuti delle linee di indirizzo.
Aggiornamento professionale ingegneri, esonero
Sono previsti casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale per le seguenti circostanze:
- maternità o paternità
- malattia cronica grave
- assistenza a persone con malattia cronica grave
- lavoro all’estero
Le istanze di esonero per tutti i casi in esame, devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio del periodo di esonero.
Aggiornamento professionale ingegneri, eventi formativi all’estero
In merito ad eventi formativi organizzati all’estero da soggetti autorizzati dal CNI è possibile riconoscere i CFP, crediti formativi professionali.
Le modalità di riconoscimento dei CFP coincidono con quelle previste per eventi organizzati sul territorio nazionale. Negli altri casi, sono riconosciuti i crediti solo se gli eventi rilasciano crediti universitari con esame finale o crediti formativi professionali riconosciuti nell’ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri.
Il riconoscimento dei CFP avviene nelle seguenti modalità:
- se il corso rilascia crediti universitari: 1 CFP = 1 CFU con il massimo di 10 CFP per corso
- se il corso è accreditato nell’ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri 1 CFP = 1 credito evento
Aggiornamento professionale ingegneri e crediti formali
Le istanze finalizzate al riconoscimento di crediti formali devono essere inviate al proprio Ordine di appartenenza entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato.
CFP e master
Sono riconosciuti i master di I e II livello universitario svolti in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD.
Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.
CFP e brevetti
In caso di brevetto i CFP sono concessi non solo al titolare ma anche all’inventore, purché indicato nel brevetto.
CFP, stage e tirocinio
Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali vengono riconosciuti:
- 5 CFP per stage, alla data di conclusione
-
5 CFP nel caso di stage svolti all’estero e di durata minima di 2 mesi con massimo uno stage per anno solare.
Per il riconoscimento dei CFP occorre inviare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui è stato terminato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza.
Aggiornamento professionale ingegneri, rilascio attestati di partecipazione
Gli attestati di partecipazione sono rilasciati su richiesta dei partecipanti utilizzando un modello standard valido su tutto il territorio nazionale come da schema allegato alle linee di indirizzo (Allegato 1). Nel caso di eventi organizzati con il supporto di partner e/o sponsor è vietato inserire nell’attestato i loro loghi/Ragione Sociale/nome Ente.
CFP per corsi abilitanti previsti dalla legge 818/84
È possibile rilasciare CFP per corsi base e di aggiornamento previsti dalla legge 818/84 solo ed esclusivamente se il provider coincide con uno dei soggetti previsti daldm 5 agosto 2011 del Ministero dell’Interno all’art. 4 comma 3.
Rilascio certificato assolvimento obbligo formativo
Gli Ordini rilasciano, su richiesta degli iscritti, una certificazione utilizzando il modello unico nazionale allegato alle linee di indirizzo (Allegato 2) sulla base delle informazioni contenute nell’Anagrafe nazionale dei crediti istituita dal CNI.
I certificati rilasciati sono:
- “Certificazione storica di assolvimento obbligo formativo relativo alla annualità richiesta”
- “Certificazione assolvimento obbligo formativo ad una specifica data”
Inoltre, possono rilasciare una attestazione con indicato il numero di CFP totali validati il 31 dicembre del singolo anno di riferimento secondo il modello (Allegato 3) presente nelle linee di indirizzo.
I certificati relativi all’anno in corso hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno di emissione.
CFP per certificazione competenza professionale
È possibile riconoscere CFP a certificazioni di competenze emesse da soggetti diversi dall’Agenzia istituita dal CNI e denominata CERTING, qualora le suddette certificazioni rispondano ai seguenti prerequisiti:
- durata certificazione di minimo di 3 anni
- certificazione ottenuta frequentando corsi che non rilasciano crediti formativi
Spetta al CNI su richiesta dell’ente certificatore riconoscere i crediti formativi nel limite massimo di 15 e minimo 5 CFP per ogni tipologia di certificazione emessa; nel caso di certificazioni multiple possono essere acquisiti massimo 15 CFP per anno.
CFP per i dipendenti attraverso convenzione
La formazione erogata dal datore di lavoro per i propri dipendenti in convenzione con CNI o Ordine territoriale, non può essere riconosciuta se organizzata da soggetti esterni all’azienda non autorizzati dal CNI (ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale).
Invece, è possibile riconoscere eventi organizzati dal datore di lavoro con l’utilizzo di docenti esterni qualora questi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l’azienda o sia in vigore una convenzione con l’Ente/azienda in cui presta lavoro.
Obbligo formazione su etica e deontologia
Per gli iscritti che non rispettano l’obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull’etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, sono previste le sanzioni (in base a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento). Coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all’obbligo, possono acquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime sanzionatorio previsto.
CFP per iscrizione Albo di ingegneri stranieri
A tutti gli ingegneri stranieri che si iscrivono all’Albo, alla data di iscrizione sono riconosciuti 60 CFP iniziali indipendentemente dalla data di laurea/esame di stato.
CFP per apprendimento informale
Per le pubblicazioni qualificate nell’ambito dell’ingegneria sono riconosciuti 2,5 CFP per:
- articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o inserite nell’elenco dall’ANVUR per l’area di ricerca Area 8 (Ingegneria civile e architettura) e Area 9 (Ingegneria industriale e dell’informazione)
- articoli pubblicati su riviste ufficiali del CNI o di Ordini provinciali degli ingegneri
CFP per eventi formativi all’interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno
Gli eventi formativi che si svolgono all’interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari, indipendentemente dalla struttura dell’evento, sono classificati sempre come Convegni.
Possono inoltrare istanza di riconoscimento CFP per eventi formativi anche soggetti autorizzati per l’aggiornamento, previo invio al CNI della richiesta di riconoscimento con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell’evento.
CFP per congressi nazionali ed internazionali
In caso di congressi nazionali o internazionali, o eventi nazionali, di alta rilevanza per il settore dell’ingegneria è possibile riconoscere CFP anche nel caso di organizzatori non autorizzati dal CNI; la richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata al CNI con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell’evento.
CFP per dimostrazioni tecniche
Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall’azienda produttrice o da rivenditori.
Ecco come sono riconosciuti i CFP:
- 1 CFP = 1 ora evento
- massimo 2 CFP per singolo evento
- Categoria CFP = Convegni
- divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore
Inoltre, le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l’organizzazione di tali eventi in specifici ambiti tecnologici.
Aggiornamento professionale ingegneri, riconoscimento CFP per formazione post vendita
Nel caso di formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile riconoscere i seguenti CFP:
- 1 CFP per ora di formazione per massimo 5 CFP anno
- il riconoscimento può avvenire solo se la formazione è svolta dall’azienda produttrice/rivenditrice o da soggetto da esse autorizzato
- i CFP sono caricati nell’anagrafe dal soggetto organizzatore previa autorizzazione da parte del CNI
Nel caso di eventi svolti con sponsor, è vietata la partecipazione come relatori, per una durata complessiva superiore al 50% della durata dell’evento, di personale legato allo sponsor da contratto di lavoro dipendente o di altro tipo di collaborazione stabile (tale limitazione non è prevista nel caso di sponsor/partner coincidente con un Ente pubblico).
La collaborazione con aziende private deve essere sempre classificata come sponsorizzazione, indipendentemente dalla forma con cui viene attuata. Pertanto nelle locandine di eventi deve essere sempre usata la dicitura “Sponsor” e non può essere usata la dicitura generica “in collaborazione con” o similari; inoltre, i loghi degli sponsor devono essere preceduti dalla seguente scritta: “Evento realizzato con il contributo incondizionato di NOME SPONSOR.”.
Modelli
In allegato alle linee di indirizzo i 3 schemi riguardanti:
- facsimile attestato di partecipazione
- facsimile certificato di assolvimento dell’obbligo formativo
-
certificazione crediti formativi
Clicca qui per scaricare la circolare 29 aprile 2016, n. 722 – Linee di indirizzo n. 4
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.
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