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Canone Tv: quando sì quando no, come e perché. Le soluzioni on line

newssc_domandaPubblicata, sull’apposita pagina web dell’Agenzia, una nuova selezione di quesiti ricorrenti da risolvere prima del debutto, nella bolletta della luce, dell’abbonamento alla televisione.

Bed & breakfast: il canone speciale sostituisce l’ordinario. Il ricovero in una casa di riposo non cambia le regole sul pagamento, sulla disdetta e sulla dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo. Per la coppia di fatto “dichiarata anagraficamente” e residente nella stessa casa, un solo abbonamento Tv. Sul sito delle Entrate, nuove risposte a domande frequenti ed esempi di compilazione del modello per evitare il pagamento non dovuto. Questo perché l’inedito meccanismo sollecita, in relazione alle molteplici situazioni particolari e prima dell’inaugurazione, ulteriori chiarimenti.

La prima delle ultime Faq pubblicate riguarda l’ipotesi in cui il titolare di un bed and breakfast possieda un’unica televisione nell’alloggio messo a disposizione sia della famiglia sia degli ospiti e, su questa, paghi già il canone speciale, quello previsto per esercizi pubblici, locali aperti al pubblico, uffici e titolari di apparecchi televisivi fuori dall’ambito familiare. Ebbene, si legge nella risposta, il contribuente che già versa il canone speciale può evitare l’ordinario, presentando la dichiarazione di non detenzione e compilando il quadro A.

Invece, il contribuente ricoverato in una casa di riposo paga il canone se possiede una Tv nella propria abitazione; altrimenti (se, cioè, non ha alcun apparecchio televisivo), per non vedersi addebitare il pagamento sull’utenza elettrica residenziale, deve presentare il modello dove dichiara la non detenzione. Se, invece, non possiede la televisione e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (perché, magari, questa è intestata al figlio residente altrove), ma risulta ancora titolare dell’abbonamento, dovrà darne disdetta, inviando un’apposita raccomandata all’Agenzia (sportello Sat).

Infine, per le coppie di fatto “dichiarate”, residenti nella stessa abitazione, vale il concetto di “famiglia anagrafica” certificato dal comune dopo la presentazione della modulistica ad hoc: fatto ciò, una sola famiglia anagrafica, un solo canone.

Ulteriori casi e soluzioni, hanno trovato posto, invece, negli esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Riguardano, tra gli altri:

  • il cittadino residente all’estero che possiede un’abitazione in Italia. Questi paga solo se dentro casa c’è un televisore; in caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per evitare l’addebito del canone in bolletta
  • la vedova che non eredita Tv e non è intestataria della bolletta della luce, di cui era titolare il marito. Anche lei può godere dell’esonero compilando il quadro A del modello
  • la famiglia già affrancata, cioè i coniugi che hanno presentato, nel 2015, la disdetta per la cessione dell’apparecchio Tv e che non hanno ricomprato il televisore. Anche loro, per dribblare l’addebito nella fattura elettrica, devono comunque presentare la dichiarazione sostitutiva.

FONTE: www.fiscooggi.it

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