Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12235 – Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio. Non valida la delega di funzione
1. Con l’impugnata sentenza resa in data 12 giugno 2014 la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, appellata dall’imputato R.F., concedeva al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Questi era stato tratti a giudizio e condannato alla pena di mesi due di reclusione in relazione aal reato di cui agli artt. 113, 590 commi 2 e 3 cod. pen. in danno di DG.L..
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il R.F. lamentando travisamento della prova, violazione di legge e vizio motivazionale.
Diritto:
3. Le lesioni colpose di cui all’imputazione sono derivate da un infortunio sul lavoro occorso a DG.L., dipendente della Colaprico S.r.l. di cui il R.F. era legale rappresentante. La corte di merito ha ritenuto il R.F. responsabile in tale veste, quale titolare di una posizione di garanzia in virtù della sua qualità di datore di lavoro. Ha escluso in particolare la sussistenza di una valida delega di funzioni al coimputato poi assolto G.G., per non essere stato il delegato dotato di concreti poteri di intervento e di spesa.
Sussiste il dedotto vizio di travisamento della prova alla luce della documentazione in atti (cfr. in particolare visura camerale) da cui emerge che al G.G., consigliere delegato nominato con atto del 22 dicembre 2005 venivano conferiti, con firma singola tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed, in particolare i più ampi poteri decisionali e di firma oltre alla più ampia autonomia Finanziaria, affinchè lo stesso, in qualità di datore di lavoro ed attenendosi alle misure generali di tutela indicate dal D.lgs.vo n. 626/1994 e 494/1996 voglia provvedere alla valutazione dei rischi ed alla individuazione ed applicazione delle misure di prevenzione adeguata…
Risultano così soddisfatte le condizioni indicate dalle SS.UU. di questa Corte secondo cui in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (cfr. SS.UU. n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261108 ).
4. Alla luce di tale documentazione e non essendo la vicenda suscettibile di ulteriori approfondimenti si impone l’annullamento senza rinvio della gravata sentenza per non aver il R.F. commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza per non aver il R.F. commesso il fatto. Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2015
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