Nuovo Regolamento europeo DPI, arrivano dall’Europa le nuove regole sui dispositivi di protezione individuale

Dispositivi-di-protezione-individuale-Regolamento-europeoPubblicato il nuovo Regolamento europeo DPI (dispositivi di protezione individuale) che definisce le norme e i requisiti per la circolazione all’interno dell’Unione europea.

Sulla Gazzetta europea del 31 marzo 2016, è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui DPI (dispositivi di protezione individuale).

Il Regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio a decorrere dal 21 aprile 2018; gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

L’obiettivo del regolamento è assicurare che i DPI immessi sul mercato soddisfino determinati requisiti (allegato II), che offrano un livello elevato di protezione degli utilizzatori e garantiscano il funzionamento del mercato interno; definisce dunque norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione europea.

Il Regolamento DPI entra in vigore il 20 aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018.

Campo di applicazione

Il nuovo Regolamento sui DPI si applica ai seguenti dispositivi:

  • dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza
  • componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva

Non si applica ai DPI:

  • progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico
  • progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive
  • progettati per l’uso privato per proteggersi da:
    • condizioni atmosferiche non estreme
    • umidità e acqua durante la rigovernatura
    • da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri
    • per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori

Categorie di rischio e suddivisione dei DPI

La classificazione dei DPI è effettuata per categorie di rischio:

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

  1. lesioni meccaniche superficiali
  2. contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
  3. contatto con superfici calde che non superino i 50 °C
  4. lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
  5. condizioni atmosferiche di natura non estrema

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  1. sostanze e miscele pericolose per la salute
  2. atmosfere con carenza di ossigeno
  3. agenti biologici nocivi
  4. radiazioni ionizzanti
  5. ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C
  6. ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore
  7. cadute dall’alto
  8. scosse elettriche e lavoro sotto tensione
  9. annegamento
  10. tagli da seghe a catena portatili
  11. getti ad alta pressione
  12. ferite da proiettile o da coltello
  13. rumore nocivo

Clicca qui per scaricare il nuovo Regolamento europeo sui DPI

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.