Nuovo Regolamento europeo DPI, arrivano dall’Europa le nuove regole sui dispositivi di protezione individuale
Pubblicato il nuovo Regolamento europeo DPI (dispositivi di protezione individuale) che definisce le norme e i requisiti per la circolazione all’interno dell’Unione europea.
Sulla Gazzetta europea del 31 marzo 2016, è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui DPI (dispositivi di protezione individuale).
Il Regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio a decorrere dal 21 aprile 2018; gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
L’obiettivo del regolamento è assicurare che i DPI immessi sul mercato soddisfino determinati requisiti (allegato II), che offrano un livello elevato di protezione degli utilizzatori e garantiscano il funzionamento del mercato interno; definisce dunque norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione europea.
Il Regolamento DPI entra in vigore il 20 aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018.
Campo di applicazione
Il nuovo Regolamento sui DPI si applica ai seguenti dispositivi:
- dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza
- componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva
Non si applica ai DPI:
- progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico
- progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive
- progettati per l’uso privato per proteggersi da:
- condizioni atmosferiche non estreme
- umidità e acqua durante la rigovernatura
- da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri
- per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori
Categorie di rischio e suddivisione dei DPI
La classificazione dei DPI è effettuata per categorie di rischio:
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
- condizioni atmosferiche di natura non estrema
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute
- atmosfere con carenza di ossigeno
- agenti biologici nocivi
- radiazioni ionizzanti
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore
- cadute dall’alto
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione
- annegamento
- tagli da seghe a catena portatili
- getti ad alta pressione
- ferite da proiettile o da coltello
- rumore nocivo
Clicca qui per scaricare il nuovo Regolamento europeo sui DPI
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.
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