Tutto sul bonus “giovani coppie”: requisiti, tempi, arredi agevolabili
Con la circolare 7/E del 31 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate mette in chiaro le modalità di applicazione dell’agevolazione.
Proroghe e conferme per il pacchetto bonus ristrutturazioni e mobili
Lo sconto d’imposta fa parte del “pacchetto” riservato alle detrazioni Irpef previste per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), compresi gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e la messa in sicurezza statica degli edifici (premiati con la maggiore aliquota del 65%), e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare agli immobili ristrutturati (articolo 16, comma 2, decreto legge 63/2013).
La circolare odierna, prima di dedicarsi alle giovani coppie, ricorda che la Stabilità 2016 (articolo 1, comma 74) ha prorogato anche per quest’anno la misura maggiorata del “bonus ristrutturazioni”: lo sconto è pari al 50% (anziché l’ordinario 36%) delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 96mila euro (anziché i 48mila euro fissati dalla norma a regime).
Confermato inoltre per il 2016 anche il “bonus mobili”, che vale il 50% delle spese sostenute, fino a un tetto di 10mila euro, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio agevolati al 50%.
Casa nuova, mobili nuovi
Lasciate alle spalle le agevolazioni “datate”, il documento di prassi entra nel vivo della nuova detrazione a favore delle giovani coppie, che spetta esclusivamente per gli acquisti effettuati nel 2016 e deve essere fruita in dieci quote annuali di pari importo.
Non si tratta di un ampliamento del “bonus mobili” collegato alle ristrutturazioni edilizie, in quanto, oltre alla differente somma di spesa agevolabile, che qui sale a 16mila euro, sono diversi i requisiti di accesso.
Coppie giovani… almeno in parte
Per usufruire dell’agevolazione, è richiesto che una delle due “metà” non abbia superato i 35 anni o arrivi a quell’età nel 2016 (a prescindere dal giorno e dal mese in cui cade il compleanno).
Questi gli altri requisiti, come chiariti dalla circolare:
- deve trattarsi di coppie che nel 2016 risultano sposate oppure sono conviventi more uxorio da almeno tre anni, come attestato dall’iscrizione nello stesso stato di famiglia o tramite autocertificazione
- la casa può essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito, da entrambi i componenti o anche da uno solo di essi, purché sia in possesso del requisito anagrafico
- gli anni “buoni” per l’acquisto dell’immobile sono il 2015 e il 2016. Nel secondo caso, la destinazione ad abitazione principale deve avvenire, al massimo, entro il termine di presentazione del modello Unico Pf 2017.
Sì ai mobili, no ai grandi elettrodomestici
La detrazione riguarda esclusivamente i mobili, non anche i grandi elettrodomestici, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per arredare l’abitazione principale della giovane coppia, anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili preceda il rogito della casa.
Per l’analogia con il “bonus mobili” ordinario, il documento di prassi rimanda alla circolare 29/2013 (illustrativa di quell’altro beneficio) per individuare i beni agevolabili (armadi, divani, sedie, tavoli, letti, comodini, scrivanie, librerie, lampadari, materassi, eccetera), ribadendo che sono esclusi pavimenti, porte, tende e altri complementi di arredo; fuori dal beneficio, inoltre, l’“usato”.
Quanto e a chi, non cumulabile per lo stesso immobile
La detrazione, stabilisce la norma della Stabilità 2016, è pari al 50% della spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro, riferito alla coppia.
L’acquisto può essere fatto, indifferentemente, da entrambi i componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni.
Lo sconto non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici; regola che decade nel caso in cui i due benefici riguardino immobili diversi.
Bonifico non più “parlante”
Detrazione con pagamento tramite bonifico oppure con carte di credito o di debito. No ad assegni e contante.
Il bonifico, si legge nella circolare, non deve necessariamente essere quello predisposto da banche e Poste (ovvero soggetto a ritenuta) come richiesto, invece, per gli interventi di ristrutturazione edilizia; la semplificazione viene estesa, superando le indicazioni fornite con la circolare 29/2013, anche agli acquisti relativi al “bonus mobili” generico.
In caso di pagamento con moneta elettronica, si considera data di pagamento il giorno di utilizzo della carta indicata sulla ricevuta telematica di avvenuta transazione e non la data di addebito sul conto corrente.