Il Durc deve essere in regola fin dalla presentazione dell’offerta
Secondo il CdS l’impresa deve essere in regola con il Durc già al momento dell’offerta. Non sono consentite regolarizzazioni postume!
L’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali, ossia con il Durc (Documento unico regolarità contributiva), fin dalla presentazione dell’offerta; la regolarizzazione a tale adempimento non può avvenire successivamente.
A chiarirlo è il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria con la sentenza 29 febbraio 2016, n.5.
Il caso in esame riguarda un’impresa classificatasi al primo posto della gara indetta da Consip per l’affidamento del servizio luce e servizi connessi per le PA, che viene però esclusa a seguito di verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese in fase di gara.
L’interessata propone ricorso al Tar Lazio che lo respinge, affermando che: «la procedura di regolarizzazione di cui all’art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007 non può essere applicata ai DURC richiesti d’ufficio da un’amministrazione aggiudicatrice per la verifica ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000 della veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti…”.
In altri termini, il requisito di regolarità contributiva deve sussistere già alla data in cui è resa la dichiarazione, non essendo possibile che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo mediante l’invito alla regolarizzazione.
La ricorrente propone appello in merito alla sentenza del Tar Lazio.
Il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria dà continuità ad un consolidato orientamento interpretativo, ribadendo che anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31 del dl 69/2013 (decreto del fare) non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante.
Il dl 69/2013 non ha in alcun modo modificato la disciplina dettata dall’art. 38 del dlgs 163/2006 (Codice Appalti) e, pertanto, la regola del previo invito alla regolarizzazione non trova applicazione nel caso di Durc richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dall’impresa per la partecipazione alla gara.
Viene, inoltre, chiarito che l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di Durc negativo) può, dunque, operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al Durc chiesto dall’impresa e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’auto dichiarazione.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
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