Sorveglianza sanitaria per lavoratori stagionali operanti nel settore agricolo
Con l’avvicinarsi della stagione lavorativa nel settore agricolo, si ricorda che già dall’aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale 27 marzo 2013, contenente nuove disposizioni per la ‘Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo‘.
La semplificazione è prevista per le imprese che impiegano:
- Lavoratori stagionali per non più di 50 giornate lavorative l’anno che svolgono lavorazioni “generiche e semplici” che non richiedono specifici requisiti professionali;
- Lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio come da D.Lgs. 276/2003 (lavoratori che rendono una prestazione lavorativa, anche per più committenti, che non superi il compenso di 5.000 euro l’anno).
Sorveglianza sanitaria:
- I lavoratori di cui sopra devono effettuare, senza aggravi di costi per i lavoratori, visita medica preventiva da effettuarsi dal medico competente oppure dal dipartimento di prevenzione della ASL.
- Tale visita medica ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività di carattere stagionale nel limite di 50 giornate l’anno anche presso altre imprese agricole.
- Il Datore di lavoro deve acquisire copia del certificato di idoneità sanitari.
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