Detrazione 65 e riqualificazione energetica, tutte le novità nella nuova guida delle Entrate
Detrazione 65, l’Agenzia delle Entrate pubblica la nuova guida alle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica consiste nella detrazione fiscale del 65% da applicare a Irpef o Ires per le spese sostenute in merito ad interventi su edifici esistenti che ne aumentino il livello di efficienza energetica.
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato gli incentivi per la riqualificazione energetica a tutto il 2016; dal 1° gennaio 201 7, salvo ulteriori proroghe, l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
La legge di stabilità 2016 ha inoltre esteso l’agevolazione:
- all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative
- agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Un’altra novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area” (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.
Questa scelta potrà essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico con le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016.
Nella guida vengono illustrate oltre alle modalità operative per usufruire delle detrazioni anche tutte le novità relative al 2016.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“