Rifiuti Speciali e MUD. Confermate le semplificazioni per soggetti che svolgono attività di servizi alla persona (attività di estetista, acconciatore, tatuaggio, agopuntura e simili)
Ai sensi dell’articolo 69 comma 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01(acconciatori e barbieri), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati e possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento l’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di MUD di cui al D.lgs.152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’art. 193 D.lgs.152/06.
I soggetti sopra indicati non sono quindi tenuti alla presentazione del MUD.