Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4501 – Mano nell’impastatrice. Dove sono i dispositivi di arresto?
“Anche volendo ipotizzare che il T.M. abbia deliberatamente infilato la mano nello sportello per controllare manualmente l’impasto, rimanendo conseguentemente ferito, giammai tale ricostruzione esimerebbe da responsabilità il L.C. in ordine all’omessa predisposizione dei dispositivi di sicurezza oggetto di addebito, atteso che per integrare il nesso causale riferibile a detta condotta omissiva non è rilevante il motivo per il quale il dipendente mise la mano destra all’interno del macchinario mentre esso era funzionante, ma unicamente il fatto che ciò sia potuto accadere”.
Si soggiunge che, sempre ipotizzando che il T.M. abbia voluto mettere la mano nello sportello per controllare l’impasto, tale condotta -sicuramente imprudente, come riconosce la Corte territoriale- non potrebbe dirsi abnorme o imprevedibile, atteso che, come si legge nella sentenza impugnata, altre fonti di prova (vds. testi LC.R. e F.F.) avevano riferito che spesso i lavoratori procedevano al controllo manuale dell’impasto inserendo le mani nell’impastatrice, senza spegnere la macchina, per espressa volontà del datore di lavoro, a causa del malfunzionamento delle sonde che avrebbero dovuto regolare umidità e densità dell’impasto stesso: dunque, trattavasi di prassi ben nota al L.C. e addirittura -secondo le dette fonti testimoniali- da lui stesso avallata.
A parte tale ultima considerazione, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (vds. la recente Cass. Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015 – dep. 28/05/2015, Palazzolo, Rv. 263497).”
“Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L’art. 2087 cod. civ., infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche.”
FONTE: Cassazione Penale