Sconto Inail imprese edili e termini per le autocertificazioni
Sconto Inail imprese edili: ecco come procedere per ottenere la riduzione contributiva dell’11,50% e quali sono i termini per presentare le autocertificazioni.
Anche per il 2015 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all’11,50% e si applica alla sola regolazione 2015.
La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili.
La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.
Gli interessati devono presentare l’apposito “modello autocertificazione sconto edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato sul sito dell’Inail.
Si ricorda che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
Termine per la presentazione dell’autocertificazione
A seguito del diniego dello sconto da parte di alcune sedi Inail per la mancata trasmissione dell’autocertificazione, il cui termine coincide col pagamento del premio in autoliquidazione (16 febbraio), il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha sottoposto il quesito alla Direzione Centrale Rischi dell’Inail che ha prontamente risposto, risolvendo la questione.
Il termine di presentazione dell’autocertificazione all’INAIL non è perentorio per cui tale modulistica può anche essere presentata a seguito di richiesta formale dell’Istituto, prima dell’emissione del provvedimento di diniego dello sconto.
Inoltre, viene precisato che occorre presentare alla DTL competente, oltre alla autocertificazione sull’assenza di condanne, anche ulteriore autocertificazione in merito all’inesistenza di provvedimenti definitivi relativi a violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
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FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.