SISTRI: prorogato di un anno il termine per l’adeguamento
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015 che proroga di un anno il termine per l’adeguamento al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Art. 8.
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 -bis, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”;
b) al comma 9 -bis, le parole: “stabilito al 31 dicembre 2015” e le parole: “sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “stabilito al 31 dicembre 2016” e “ sino al 31 dicembre 2016”.2. All’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
“3 -bis . Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3 -ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate,
alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore
rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto”.
3. All’articolo 6, comma 1, lettera p) , del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”.
FONTE: SISTRI