Canone Rai in bolletta: l’esenzione va dichiarata
La dichiarazione di non detenzione della televisione per non pagare il canone Rai di 100 euro, inserito nella bolletta elettrica, a partire da luglio 2016 (a regime da gennaio a ottobre), dovrà essere presentata ogni anno alla direzione provinciale I di Torino con le modalità definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. In sede di sottoscrizione dei nuovi contratti di fornitura elettrica sarà la società ad acquisire la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica. E sarà il cliente tenuto a comunicare ogni successiva variazione.
Sono queste alcune delle novità sulla riforma del pagamento del canone Rai in bolletta introdotta dalla legge di Stabilità per il 2016.
Il nuovo canone Rai
L’importo sarà di 100 euro e i contribuenti lo ritroveranno in bolletta elettrica. Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016, dove saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute. L’Autorità per l’energia elettrica ha già informato che provvederà a modificare la bolletta. Gli utenti troveranno infatti, in bolletta, una distinta indicazione nella fattura. A regime il pagamento avviene in 10 rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica. La scadenza del pagamento è successiva alla scadenza delle rate e queste ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.
Per chi ha l’addebito sul conto corrente l’opzione si intende estesa anche al pagamento del canone televisivo anche per chi ha le autorizzazioni all’addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità.
Niente trucchi per rinunciare al pagamento del canone
La legge di Stabilità manda in soffitta la pratica del suggellamento. La facoltà cioè di presentare la denunzia di cessazione dell’abbonamento attraverso la copertura con fogli del televisore.
La norma ribadisce che restano ferme le disposizioni in tema di accertamento e riscossione coattiva.
Le società avranno venti giorni per riversare i canoni riscossi
Per il mancato versamento e per la violazione dei canoni si applicano le sanzioni per le violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi (sanzione da un minimo di 300 euro) e per i ritardati o omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (sanzioni parametrate ai giorni di ritardo).
Scambio dati
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione delle imprese elettriche l’elenco dei soggetti esenti dal pagamento sia in base alle previsione di legge (pensionati con una certa soglia di reddito ) e l’elenco dei soggetti esenti che hanno presentato la dichiarazione.
Inoltre Agenzia, Autorità per l’energia, Acquirente unico e i comuni nonché anche soggetti privati a ciò autorizzati potranno scambiare e utilizzare i dati di famiglie anagrafiche, utenze per l’energia elettrica, soggetti tenuti al pagamento del canone nonché i soggetti esenti dal pagamento del canone.
FONTE: lavorofisco.it