Infortuni sul lavoro. Assoluzione per il preposto alla sicurezza

SentenzaCassazione Penale, sentenza depositata il 15 dicembre 2015.

Nel procedimento per l’infortunio occorso al lavoratore, il preposto alla sicurezza può essere assolto se dimostra la sua presenza assidua in cantiere e se, verosimilmente, l’infortunato ha tenuto un comportamento del tutto estraneo alle quotidiane e abituali attività degli operai.

È quanto emerge dalla sentenza 49361/15 della Quarta Sezione Penale della Cassazione.

Gli ermellini confermato il verdetto assolutorio pronunciato dalla Corte d’Appello in favore del capo squadra di una ditta di costruzioni, nonché preposto alla sicurezza nei cantieri in un procedimento riguardante un lavoratore che si era ustionato per la presenza di zolfo in una vasca di contenimento.

Secondo la Procura, la Corte territoriale era incorsa in errore laddove aveva ritenuto “imprevedibile” la condotta del lavoratore, quindi la mancanza del nesso di causalità tra l’infortunio in questione e le scarse informazioni fornite dal preposto alla sicurezza. Ma tale ricostruzione non ha convinto i supremi giudici.

Nel caso di specie, rileva la Cassazione, è stato lo stesso operaio a confermare di essersi spinto al centro della vasca di contenimento per riprendere il secchio, così “attestando l’inverosimiglianza della tesi originariamente accreditata (circa la necessità di recuperare un secchio accidentalmente cadutogli di mano) e, al contrario, la plausibilità dell’abnormità di una condotta imprevedibilmente rischiosa assunta, del tutto estranea alla sfera di rischio ragionevolmente riconducibile al normale o regolare sviluppo delle mansioni lavorative allo stesso affidate”.

La Corte territoriale, inoltre, ha giustamente sottolineato “l’impossibilità di radicare in capo all’imputato un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro, specie se riferiti a un comportamento, quale quello verosimilmente tenuto dalla persona offesa, del tutto estraneo alle quotidiane e abituali attività degli operai, avendo peraltro l’imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere, in coerenza a quanto confermato da altri testi escussi, oltre alla stessa persona offesa”.

FONTE: fiscal-focus.it