Sicurezza sul lavoro. Stop all’ammenda se la condanna recepisce acriticamente il verbale ispettivo
Cassazione Penale, sentenza depositata il 14 dicembre 2015.
In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il recepimento acritico del verbale ispettivo dell’INPS rende illegittima la condanna alla pena dell’ammenda inflitta all’imprenditore dal giudice penale.
È quanto emerge dalla sentenza n. 49168/15 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Gli ermellini hanno accolto il ricorso proposto nell’interesse di un imprenditore edile condannato dal Tribunale alla pena di tremila euro di ammenda poiché riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 80, 87, 122, 147 e 159 del D.Lgs. n. 81 del 2008:
- per avere omesso di adottare misure tecniche e organizzative necessarie a eliminare o ridurre i rischi presenti nel cantiere;
- per non aver realizzato adeguate impalcature o ponteggi;
- per aver mancato di provvedere all’installazione di normali parapetti fissati a strutture esistenti lungo le rampe e le scale fisse in costruzione.
I supremi giudici hanno accolto il motivo di ricorso involgente il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e], c.p.p.), in quanto la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che l’effettività dei fatti ascritti in capo all’imprenditore emergeva dal verbale d’ispezione, confermato in sede testimoniale (da colui che lo aveva redatto), “senza altro aggiungere”.
Ebbene, a detta dei giudici del Palazzaccio, “il mero richiamo al fatto storico del verbale d’ispezione e al fatto storico della testimonianza, senza che nulla sia specificato quanto al contenuto di nessuno dei due atti, e alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, e senza una sia pur minima valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di affermazione di responsabilità”.
L’obbligo di motivazione della sentenza di condanna, in altre parole, non può ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate. Dal che il rinvio al giudice del merito per nuovo giudizio.
FONTE: fiscal-focus.it
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