Equitalia. La cartella viaggerà sul web
Per professionisti e imprese notifica esclusivamente via PEC a partire da giugno 2016.
Con il nuovo anno il “compenso” spettante al concessionario della riscossione varierà in base alla tempestività del pagamento delle somme iscritte a ruolo con un risparmio per i debitori; mentre i professionisti iscritti in albi o elenchi, nonché le ditte individuali e le società, dal 1° giugno 2016, si vedranno recapitare le cartelle esattoriali esclusivamente via PEC.
Sono due delle molte novità introdotte dal D.Lgs. n. 159 del 2015, che ha riformato il sistema della riscossione in attuazione dei principi individuati dalla Delega fiscale (L. 23/2014).
Scende l’aggio. Per quanto concerne il “restyling” delle regole che governano gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione si segnala che, a decorrere dal 1° gennaio 2016:
- l’aggio sarà sostituito dagli “oneri di riscossione”, con riduzione dei costi per il cittadino laddove il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della cartella. In questo caso, infatti, i detti oneri saranno pari al 3% delle somme riscosse – rispetto all’attuale 4,65% – con un risparmio, quindi, dell’1,65%;
- se invece il pagamento avverrà dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione” saranno pari al 6% dell’importo dovuto (somme iscritte a ruolo e interessi di mora maturati) – rispetto all’attuale 8% – sicché anche in questo caso ci sarà un risparmio per il cittadino;
- gli oneri di riscossione, infine, saranno pari all’1%in caso di versamento prima della notifica della cartella di pagamento (riscossione spontanea a mezzo ruolo).
Notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Per quanto concerne l’utilizzo della PEC a fini di notifica, l’art. 14 del D.Lgs. n. 159/15 stabilisce che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi,la notifica, dal 1° giugno 2016, avverrà esclusivamente con modalità telematica, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
Se l’indirizzo PEC del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione dovrà eseguirsi mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia al destinatario per raccomandata A/R, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Analogamente si procede quando la casella di posta elettronica risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio.
Per le persone fisiche la notifica via PEC è ammessa solo c’è stata una richiesta in tal senso e all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, oppure a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione.
FONTE: fiscal-focus.it