L’ASD mantiene i benefici se le assemblee sono effettive
Il fatto che i soci partecipino alle assemblee e manifestino, così, la loro consapevolezza del significato del vincolo associativo, quindi dei relativi obblighi e dei diritti inerenti alla qualifica di socio, è circostanza che può far ritenere il diritto dell’Associazione sportiva dilettantistica (ASD) a godere del regime fiscale di favore, a fronte della presunzione di commercialità che ha giustificato un’eventuale accertamento del Fisco.
È quanto emerge dalla sentenza n. 303/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco.
Una ASD è divenuta destinataria di alcuni avvisi di accertamento in rettifica per avere posto in essere, a detta dell’Agenzia delle entrate, prestazioni di natura commerciale imponibili a fini IVA – senza presentare la relativa dichiarazione annuale – e per avere inoltre omesso la tenuta delle scritture contabili.
In sostanza, secondo l’Agenzia, l’Associazione non aveva rispettato quanto espressamente indicato dalla legge n. 342 del 2000 e pertanto era decaduta dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991 (e successive modificazioni) con conseguente automatica applicabilità del regime fiscale ordinario, nonché delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Ebbene, l’adita CTP di Lecco ha ritenuto l’illegittimità della pretesa erariale – che quindi è stata annullata – alla luce degli argomenti spesi a propria difesa dalla ricorrente ASD.
L’Associazione ha evidenziato in ricorso che il fine associativo previsto dallo statuto era stato rispettato e condiviso da tutti i soci; inoltre che le assemblee erano state sempre convocate e che nel relativo registro erano stati indicati esclusivamente i soci che vi avevano preso parte. Ciò ha indotto il Collegio giudicante a ritenere la genuinità della natura “sportiva dilettantistica”, anche perché i fatti rappresentati dall’Ufficio non sono stati tali da consentire di inquadrare come attività “commerciali” quelle divenute oggetto di contestazione.
In sentenza i giudici di Lecco testualmente scrivono: “Le disposizioni di cui alla legge 398/91 rispondono alla ratio di evitare che, del trattamento fiscale agevolato, possano godere soggetti giuridici che, sebbene formalmente o statutariamente qualificabili come Enti non profit, sostanzialmente, svolgono l’attività di natura commerciale, rendendo, quindi necessaria una considerazione e valutazione della reale natura dell’attività effettivamente esercitata. A parere di questa Commissione, nel caso di specie, non risultano, da parte della ricorrente, inosservanze di dette disposizioni tali da far venire meno i requisiti per fruire del regime contabile previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. Ritiene infatti che, nel caso di specie, nella condotta dell’associazione possa ravvisarsi l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, tenuto conto che quanto sostenuto dalla stessa Associazione a propria difesa e cioè che: – Il fine associativo previsto dallo statuto era rispettato e condiviso da tutti i soci; – le assemblee erano regolarmente convocate; – il registro delle assemblee riportava esclusivamente i soci presenti;”. Ciò, scrivono ancora i giudici, “induce a ritenere che l’attività svolta debba essere giudicata di natura ‘sportiva dilettantistica’ anche perché i fatti rappresentati dall’ufficio, a parere di questa commissione, non sono tali da consentire di giudicare ‘commerciali’ le attività poste in essere dalla ricorrente. Ciò si può dedurre anche dal fatto che i soci, con la loro partecipazione alle assemblee, davano manifestazione della loro consapevolezza del significato del vincolo associativo e, quindi, dei relativi obblighi e dei diritti inerenti alla qualifica di socio. Ne consegue che in presenza di un effettivo ‘rapporto associativo’, così come previsto dall’art. 148, comma 8, del DPR 917/86, si devono ritenere presenti le condizioni essenziali per fruire, ai fini fiscali, del regime agevolato ex legge 398 del 16/12/1991. La commissione ritiene pertanto fondate le ragioni esposte dalla ricorrente”.
FONTE: fiscal-focus.it
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