Regime forfettario per i contribuenti minori: novità 2016

ContabilitàIl regime forfettario è il regime fiscale dedicato ai contribuenti di minori dimensioni. Ha un’aliquota fiscale ridotta e sostitutiva dell’Irpef e può essere utilizzato senza limiti di tempo a patto di rispettarne i requisiti di permanenza.

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato, a partire dal primo gennaio 2016, il regime fiscale dei contribuenti di minori dimensioni che esercitano un’attività d’impresa, professionale o artistica, ovvero il c.d. “regime forfettario“. Vediamo di seguito di riepilogare gli aspetti principali legati all’attuazione del regime fiscale forfettario, a partire dal primo gennaio 2016.

Il regime dei contribuenti minori – Si ricorda che i contribuenti di minori dimensioni, sia che svolgano attività di impresa, professionale o artistica hanno a disposizione l’utilizzo di due diversi regimi fiscali agevolati:

  • il regime dei minimi di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, prorogato dall’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014, che ne ha consentito l’adozione anche nel corso del 2015;
  • il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Il regime dei contribuenti minimi non sarà ulteriormente prorogato oltre al 2015: di conseguenza, i contribuenti di minori dimensioni che avvieranno un’attività d’impresa, professionale o artistica a partire dal 1 gennaio 2016, potranno usufruire unicamente del regime forfetario. Coloro che invece hanno adottato il regime dei minimi nel 2014 o nei periodi d’imposta precedenti potranno continuare ad avvalersene (purché ovviamente ne rispettino tutti i requisiti) fino alla scadenza del quinquiennio agevolato oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, grazie alla clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 88, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Requisiti di accesso al regime forfettario – I requisiti che la Legge chiede di rispettare per l’accesso a questo regime forfettario devono essere verificati da ciascun soggetto con riferimento all’anno di imposta precedente rispetto a quello per il quale si chiede l’accesso, per i soggetti già in attività, mentre, per chi è intenzionato ad avviare l’attività in corso d’anno, l’applicazione del regime forfettario è condizionata all’esercizio di un’opzione che presuppone una previsione avverare i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54 della Legge 190/14. Nel caso in cui, a consuntivo, quei limiti non fossero rispettati, il contribuente perderebbe l’accesso al nuovo regime ma solo dall’anno successivo.

Regime forfettario e imposta sostitutiva – L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e dell’Irap per i contribuenti che adottano il regime forfetario viene ridotta dal 15% al 5%, limitatamente però ai primi 5 periodi d’imposta in cui è esercitata l’attività d’impresa, artistica o professionale. In particolare, è previsto che per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi, l’imposta sostitutiva è pari al 5%, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artisticaprofessionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime forfetario.

Nella versione attuale della norma invece, qualora siano rispettati i tre requisiti suddetti, il reddito forfetario viene ridotto di un terzo nel periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e nei 2 successivi. In altre parole, l’aliquota del 5%, ossia l’aliquota attualmente applicata dai contribuenti che adottano il regime dei minimi, verrà spostata nel regime forfetario, ma soltanto per i primi 5 anni di esercizio dell’attività imprenditoriale, professionale o artistica. E’ stato inoltre stabilito che potranno beneficiare della nuova aliquota del 5%, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche i soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015 utilizzando il regime forfetario e che sono in possesso dei requisiti per avvalersi della riduzione di un terzo del reddito forfetario. In altre parole, tali soggetti:

  • determineranno il reddito del 2015 usufruendo della riduzione di un terzo del reddito forfetario e applicando l’aliquota del 15%;
  • a partire dal 2016 e fino al compimento del quinquiennio agevolato determineranno invece il redditosenza la riduzione di un terzo del reddito forfetario, ma usufruendo dell’aliquota del 5%.

Limite dei ricavi o compensi e percentuali di compensazione – Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare alla differenza tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita Iva è stata aperta). I limiti di ricavi, o di fatturato, e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO. Di seguito potete trovare l’elenco dei limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento:

Settore di di attività Soglia dei ricavi/compensi Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande €. 45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio €. 50.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande €. 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti €. 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari €. 25.000 86%
Intermediari del commercio €. 25.000 62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione €. 50.000 40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi €. 30.000 78%
Altre attività economiche €. 30.000 67%

Per la verifica del limite dei compensi, occorre fare riferimento anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, si sono verificati i presupposti dell’aricolo 109, comma 2 del Tuir.

Il regime contributivo – Con la Legge di Stabilità 2016 viene modificato anche il regime contributivo agevolato previsto per chi esercita un’attività d’impresa e adotta il regime forfetario. In base a quanto prevedeva la novellata disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 77, della Legge di Stabilità 2015, i soggetti che esercitavano attività d’impresa in regime forfetario avevano la possibilità (presentando all’Inps apposita domanda) di determinare la contribuzione alle gestioni artigiani e commercianti in percentuale rispetto al reddito forfetario conseguito, senza applicazione del livello minimo imponibile di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990. A partire dal 2016, in base all’articolo 1, comma 77, invece, anche i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario saranno soggetti al regime contributivo ordinario: tuttavia, per tali contribuenti i contributi previdenziali dovuti saranno ridotti del 35%. Per l’accredito della contribuzione continuerà ad applicarsi, come avviene attualmente, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della Legge n. 335/1995: di conseguenza, in caso di pagamento di un contributo inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Regime forfettario e lavoro dipendente – A partire dal 2016 non sarà più in vigore l’articolo 1, comma 54, della Legge n. 190/2014, in base al quale per usufruire del regime forfetario è necessario verificare la prevalenza dei redditi d’impresa o professionali rispetto a eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti dal contribuente nell’anno precedente (la verifica della prevalenza non è comunque rilevante se il rapporto del lavoro è cessato o se la somma dei redditi d’impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di €. 20.000). La suddetta norma è sostituita dalla nuova lettera d-bis) del comma 57, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir) e redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir),eccedenti l’importo di €. 30.000 (in ogni caso, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). In pratica, sarà quindi più semplice usufruire del regime forfetario per i contribuenti che esercitano attività di lavoro dipendente o assimilate, in quanto non bisognerà più verificare la prevalenza dei redditi d’impresa o professionale rispetto a quelli di lavoro dipendente, ma sarà sufficiente che l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente non abbia superato €. 30.000.

Regime forfettario e Iva – La disciplina del regime forfettario ai fini Iva prevede l’espletamento di alcuni adempimenti a seconda del tipo di operazione posta in essere:

  • operazioni nazionali – il contribuente che si avvale del regime forfettario non può esercitare la rivalsa Iva (articolo 18 DPR n. 633/72);
  • cessione di beni intracomunitari – la disciplina ricalca quella ordinaria, trovando applicazione l’articolo 41 comma 2-bis del D.L. n. 331/93;
  • acquisto di beni intracomunitari – entro la soglia di €. 10.000 annui sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza (articolo 38 comma 5, lettera c, D.L. n. 331/93;
  • prestazioni di servizi – ricevute da non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole (articoli 7-ter e seguenti DPR n. 633/72);
  • importazioni ed esportazioni – restano soggette alle ordinarie regole , fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera c) del DPR n. 633/72.

Adempimenti contabili – I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi (articolo 22 DPR n. 600/73), e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le scadenze previste dal DPR n. 322/98. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

Indicazioni da riportare in fattura – Il soggetto che adotta il regime forfettario è tenuto a riportare in fattura la seguente dicitura al fine di informare il cliente che si avvale di questo particolare regime fiscale che non prevede l’applicazione dell’Iva in fattura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.

FONTE: fiscomania.com