Cartelle. Affissione dell’avviso alla porta di casa
Nulla la notifica della cartella esattoriale senza prova che c’era l’avviso di deposito sulla porta di casa.
Se il destinatario della cartella esattoriale è irreperibile, l’ufficiale giudiziario deve depositare la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi e affiggere l’avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, che deve essere pure informato con raccomandata A/r. Il giudice deve accertare il rispetto di questa procedura dalla quale dipende la validità della notifica.
È quanto emerge dalla sentenza 22 ottobre 2015, n. 21529, della Seconda Sezione Civile della Cassazione.
Gli ermellini hanno accolto il ricorso di un cittadino che ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 C.p.c. contro la cartella esattoriale inviatagli da Equitalia per verbali non pagati relativi a infrazioni al Codice della strada.
Nel giudizio di cassazione ha trovato ingresso la contestazione riguardante il vizio di notifica delle cartelle, essendo mancata l’affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione – in violazione dell’art. 140 C.p.c. – ed essendo stata prodotta in giudizio una copia del frontespizio della busta che non consentiva la riferibilità della raccomandata inviata.
“La censura relativa alla mancata affissione”, scrive la Suprema Corte, “è fondata perché è carente l’accertamento del Giudice di pace sulle modalità della notifica ed in particolare sull’affissione alla porta dell’abitazione”.
La Suprema Corte ha poi chiarito che “avverso la cartella esattoriale sono ammissibili l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 in funzione recuperatoria della pregressa tutela o quella all’esecuzione ex art. 615 Cpc od agli atti esecutivi ex art. 617 Cpc. La prima ha come unici interlocutori gli enti impositori, le altre presuppongono che si instauri correttamente un giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi nelle forme e con le modalità del codice di rito”. Nel caso di specie, “il ricorso fa riferimento nell’esposizione del fatto a un avviso di accertamento reperito nel corso del 2010 in cassetta postale e ad una omessa notifica e la sentenza ad una opposizione in cui si deduceva anche l’inesistenza del titolo”.
La causa è stata rimessa al giudice di merito per nuovo giudizio.
FONTE: fiscal-focus.it