Istituito il nuovo Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015 il decreto 22 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ha istituito il Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole (RUCI).
Il RUCI costituisce uno strumento di ausilio alle amministrazioni pubbliche per l’effettuazione dei controlli di propria competenza e per la loro più razionale programmazione, ferma restando l’attuazione dei controlli straordinari ed urgenti.
Nel Registro affluiscono i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo e degli organismi pagatori, nonché da organismi privati autorizzati dalle vigenti disposizioni allo svolgimento di compiti di controllo a carico delle imprese agricole.
Il Registro è costituito da un archivio informatico attraverso il quale sono rese disponibili le seguenti informazioni sui singoli controlli ispettivi, ivi inclusi quelli straordinari e urgenti, con esclusione di quelle concernenti fatti di reato a carico delle persone fisiche titolari delle ditte individuali o legali rappresentanti delle altre imprese, eseguiti a carico delle imprese agricole:
- data del controllo;
- anno di riferimento del controllo;
- ente competente del controllo;
- ente esecutore del controllo;
- nominativo del controllore;
- impresa agricola controllata;
- settore del controllo;
- tipologia del controllo;
- documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali;
- esiti;
- estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.
Il RUCI consente inoltre l’interscambio della documentazione relativa ai singoli controlli tra organi di polizia, di vigilanza e di controllo e gli organismi pagatori.
In particolare, gli organi di polizia, di vigilanza e di controllo e gli organismi pagatori, in linea con i principi di coordinamento, collaborazione, razionalizzazione e semplificazione, per una specifica finalizzazione dei controlli possono richiedere l’invio, in via telematica, di singoli verbali redatti da altro organo o da organismi privati autorizzati nel caso in cui la riproduzione elettronica del verbale non sia direttamente disponibile nel RUCI. L’organo valuta entro 10 giorni la richiesta in ordine ad eventuali profili di indagini penali in corso o altri elementi ostativi all’accoglimento della richiesta stessa. La mancata trasmissione dei verbali, in assenza di motivazioni ostative, integra comportamenti di rilevanza disciplinare per i responsabili del procedimento.
Ai fini della programmazione delle attività di controllo nei settori diversi da quello delle imprese agricole, gli organi di polizia, di vigilanza e di controllo possono avvalersi delle risultanze del RUCI e continuano ad esercitare la programmazione ed il coordinamento delle predette attività secondo la normativa vigente.
FONTE: www.lavorofisco.it
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