Start-up innovative: ecco i requisiti
La figura delle imprese start-up innovative è stata introdotta nel nostro ordinamento dal DL 179/2012 e innovata dal DL 76/2013 e dal DL 3/2015 (c.d. Investment Compact), che hanno apportato una serie di rilevanti modifiche ad alcuni dei criteri qualificanti, ampliando di fatto la platea delle imprese che possono rientrare in tale definizione.
In particolare, il decreto Investment Compact ha elevato da 48 a 60 mesi il periodo massimo di attività entro il quale si mantiene lo status di start-up innovativa.
Possono assumere la qualifica di start-up innovative le società di capitali o le cooperative, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che siano in possesso di tutti i requisiti “obbligatori” previsti dalle lettere da b) a g) del comma 2 dell’articolo 25 del DL 179/2012, nonché almeno uno dei requisiti “alternativi” di cui alla successiva lettera h).
Requisiti obbligatori
Nello specifico, un’impresa per qualificarsi start-up innovativa deve obbligatoriamente:
- essere costituita e svolgere la propria attività d’impresa da non più di 60 mesi;
- avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
- avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione annua (voce A del Conto economico) risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire utili né non averli distribuiti dalla sua costituzione;
- essere residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Tuir, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- non essere costituita per effetto di un’operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Chiarimenti in merito alle operazione straordinarie
Con riferimento a tale ultimo requisito, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 16/E/2014, ha evidenziato che il riferimento alle operazioni di fusione, scissione e cessione d’azienda, quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa, deve essere inteso in generale, come divieto di costituire imprese agevolabili per effetto di un’operazione di riorganizzazione aziendale; sono comprese, quindi, anche le operazioni di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda.
L’operazione di trasformazione, invece, non preclude all’ottenimento della qualifica di start-up innovativa (in tal senso, nota Ministero Sviluppo economico n. 164029/2013).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 6057 del 19 gennaio 2015, ha chiarito che il conferimento di un’azienda esercente attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società uni-personale, di cui il conferente sia unico socio, può dar luogo alla creazione di una start-up innovativa.
Con il parere n. 155183/2015, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che è ammissibile la richiesta di iscrizione come start-up innovativa della società che affitta un’altra azienda portatrice del core business dell’iniziativa imprenditoriale. Il Ministero ha chiarito che la mancata previsione dell’affitto d’azienda o ramo d’azienda, tra le cause di esclusione della qualifica di impresa start-up, va interpretata come una specifica eccezione operata dal legislatore che, dunque, consente l’iscrizione della società affittuaria nella categoria delle start-up innovative se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla norma.
Start-up innovative turistiche
Ai sensi dell’art. 11-bis del DL 83/2014, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare:
- la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
- l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
- l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
Requisiti alternativi
Oltre ai requisiti cumulativi sopra elencati, l’impresa, per ottenere lo status di start-up innovativa, deve rispettare almeno uno tra i seguenti requisiti (art. 25, comma 2, lettera h del DL 179/2012):
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggior valore fra costo e valore della produzione (di cui rispettivamente alla voce B e alla voce A del conto economico). Tali valori devono essere desunti dal bilancio di esercizio della società o in assenza di bilancio nel primo anno di vita, devono essere attestati attraverso una dichiarazione del legale rappresentante;
- impiegare personale dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
– per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di
ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; oppure
– per almeno 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al DM 270/2004; - essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un software originario registrato presso il registro pubblico speciale per i software (ossia presso la Siae), purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Chiarimenti in merito al requisito delle spese di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera h), punto 1 del DL 179/2012, ai costi di ricerca e sviluppo, determinati in conformità ai principi contabili, devono essere aggiunti:
- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.
Il Ministero dello sviluppo economico, con parere n. 155175/2015, ha chiarito che le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono invece espressamente escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.
Come indicato nella nota 29 aprile 2014 di Unioncamere e del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso di start-up innovative di nuova costituzione o che non abbiano ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, ai fini della loro iscrizione all’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la previsione dettagliata delle spese in ricerca e sviluppo che la start-up innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza). Nella dichiarazione, il legale rappresentate si impegna a riportare nel primo bilancio di esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del criterio del 15%.
La società che, in sede di prima registrazione nella sezione speciale del Registro delle imprese e di aggiornamento della stessa, opta invece per uno degli altri due criteri “alternativi” (almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 costituita da persone in possesso di laurea magistrale; società titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato, o privativa industriale oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato) e non ha effettuato spese in ricerca e sviluppo nel corso dell’ultimo esercizio non è obbligata né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività.
Chiarimenti in merito al requisito del personale “altamente qualificato”
In merito al secondo requisito alternativo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014, ha chiarito che, ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi:
- il calcolo deve essere eseguito “per teste” e non in base alla remunerazione;
- rientra, in linea generale, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato;
- i soci amministratori possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo” (in tal senso, parere Ministero dello Sviluppo economico n. 147538/2014). Al contrario, qualora gli stessi avessero la sola amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro;
- gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti;
- i consulenti esterni titolari di partita IVA non possono essere annoverati tra i dipendenti né possono considerarsi collaboratori “impegnati” nella società.
Chiarimenti in merito requisito della privativa industriale
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 147532/2014, ha chiarito che la sola presentazione della domanda di registrazione del brevetto, senza conoscenza dell’esito, permette l’iscrizione dalla società come start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese.
Con un parere n. 155486 del 4 settembre 2015, il Ministero ha specificato che i marchi sono esclusi dalle forme di tutela della proprietà intellettuale, non essendo invenzioni industriali, rilevanti ai fini del requisito oggettivo.
FONTE: lavorofisco.it