Produttori agricoli: dal 2017 obblighi IVA ordinari

AgriUna delle novità contenute nel DDL di Stabilità 2016 è l’abrogazione, a partire dal 2017 (?) del regime speciale IVA previsto per gli agricoltori con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro. Il suddetto regime speciale consente di ottenere numerosi esoneri IVA, la cui eliminazione renderà necessario porre in essere gli ordinari obblighi IVA, sia dichiaratici che documentali, comunicativi e contabili previsti per la generalità dei contribuenti.

Il regime speciale IVA – Il regime speciale IVA per i produttori agricoli consiste inun regime di detrazione forfetaria e non di applicazione dell’imposta.

Sotto il profilo oggettivo, la detrazione forfetizzata può essere operata esclusivamente per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72.

La predetta tabella contiene un elenco tassativo dei prodotti agricoli la cui cessione può rientrare nel regime speciale, e prevede, in massima parte, prodotti allo stato originario (ad esempio, ortaggi e frutta), e pochi prodotti trasformati (ad esempio, olio, vino e formaggi).

Relativamente al presupposto soggettivo, sono ammessi al regime speciale:

  • i produttori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e, cioè, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, e attività connesse.

Il richiamo alla norma civilistica comporta l’applicabilità del regime speciale anche per le attività connesse e, cioè, le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla trasformazione, manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.

Naturalmente, condizione indispensabile, ai fini dell’applicazione del regime speciale, è che i prodotti agricoli, a seguito delle operazioni di trasformazione o manipolazione, risultino sempre compresi nella citata tabella A, parte prima.

L’IVA si applica con le aliquote ordinarieproprie dei singoli prodotti e, quindi, il produttore agricolo deve versare la differenza fra l’imposta applicata sulle cessioni e l’imposta detraibile corrispondente alle percentuali di compensazione.

Un’eccezione a tale regola generale, prevista nel comma 6 dell’articolo 34, Decreto IVA, riguarda le cessioni effettuate dai produttori agricoli in regime di esonero (volume d’affari realizzato nell’anno precedente non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A), per le quali gli acquirenti emettono l’autofattura.

Gli adempimenti per i produttori agricoli in regime di esonero – Per i produttori agricoli in regime di esonero, ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972 sussistono nella normativa attuale i seguenti esoneri IVA:

  • uno relativo al versamento dell’imposta;
  • l’atro relativo all’adempimento degli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale.

Per ottenere i suddette vantaggi è necessario rispettare oltre i requisiti oggettivi e soggettivi precedentemente elencati che il volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente, non sia superiore a 7.000 euro e sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Anche applicando il regime di esonero resta tuttavia fermo, ai sensi dell’art. 34, comma 6, l’obbligo di numerare e conservare:

  • le fatture di acquisto (anche intracomunitarie) e le bollette doganali di importazione;
  • le fatture di vendita emesse, per conto dei produttori agricoli, dai cessionari/committenti

L’abolizione del regime di esonero – Se dovesse essere confermata l’abrogazione del regime di esonero per i produttori agricoli, saranno dovuti gli adempimenti previsti per i produttori agricoli senza esonero, ovvero:

  • sarà necessario emettere la fattura per le cessioni, applicando l’IVA con la relativa aliquota;
  • la detrazione dell’IVA sarà forfettizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione
  • sarà necessario procedere alla liquidazione periodica dell’IVA, al relativo versamento e alla presentazione della dichiarazione annuale.

FONTE: fiscal-focus.it