Registro Infortuni. Dal 24/12/2015 è abolito l’obbligo di tenuta
L’art. 21, comma 4 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.
Nello specifico, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/15 (dal 24/12/2015 in poi), è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale “My INAIL” del portale INAIL, provvederà a inoltrare la denuncia, non avendo l’obbligo di aggiornare, duplicando quanto già trasmesso all’ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro, l’ormai obsoleto registro degli infortuni.
Sarà sufficiente accedere alla sezione “Denunce” e selezionare la voce “Denuncia/Comunicazione di infortunio” e compilare la nuova denuncia.
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