Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, obblighi e responsabilità
Obblighi e responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arrivano nuovi chiarimenti dalla Cassazione con la sentenza 41820 del 19 ottobre 2015.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) è la figura stabilita dalla legge a cui sono attribuiti compiti di coordinamento e verifica ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
L’art. 92 del d.lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) stabilisce gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza e adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo del fabbricato, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
- organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
- segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle prescrizioni e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto
- sospende in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
Sentenza 41820 del 19 ottobre 2015 Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 41820 del 19 ottobre 2015, entra nel merito degli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva dichiarato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori responsabile di alcune violazioni commesse nell’ambito di un cantiere edile e lo aveva condannato alla pena di 6.000 euro di ammenda.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la sentenza gli avrebbe assegnato, in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, alcuni doveri di vigilanza “minuti” e riconosciuta la responsabilità in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra l’altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore) non proprie di tale figura alla quale sarebbe invece demandato soltanto un obbligo di “alto” controllo.
Il ricorso viene accolto dalla Cassazione che annulla la sentenza del Tribunale.
Secondo gli ermellini il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza alta, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza “momento per momento”, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
Pertanto la sentenza originaria viene annullata.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.
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