Minimi, tetto per i professionisti a 30.000 euro

ContabilitàAumento delle soglie di ricavi e compensi, riformulazione in meius delle cause di inapplicabilità del regime (avvantaggiati gli autonomi che percepiscono redditi da lavoro dipendente) e aliquota del 5% per le nuove attività.

Sono queste, in sintesi, le tre direttrici attraverso cui si sviluppa la riforma dei cd. Minimi contenuta nel disegno di Legge della Stabilità 2016 approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri. Ecco le misure nel dettaglio.

Autonomi con doppio lavoro

La bozza prevede l’abrogazione della norma che consente l’accesso al regime ai soli autonomi che, nell’anno precedente, abbiano conseguito redditi nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione “in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati” (art. 1, c. 54, let. d), L. n. 190/2014) e, contestualmente, nega l’entrata nel regime a coloro che “nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

Soglie di ricavi e compensi

Vengono riformulati i valori soglia di ricavi e compensi previsti dall’allegato n. 4 annesso alla L. n. 190/2014:

  • industrie alimentari e delle bevande passa dagli attuali 35.000 euro a 45.000 euro;
  • commercio all’ingrosso e al dettaglio passa dagli attuali 40.000 euro 50.000 euro;
  • commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande passa dagli attuali 30.000 euro 40.000 euro;
  • commercio ambulante di altri prodotti passa dagli attuali 20.000 euro 30.000 euro;
  • costruzioni e attività immobiliari passa dagli attuali 15.000 euro 25.000 euro;
  • intermediari del commercio passa dagli attuali 15.000 euro 25.000 euro;
  • attività dei servizi di alloggio e di ristorazione passa dagli attuali 40.000 euro 50.000 euro;
  • attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi passa dagli attuali 15.000 euro 30.000 euro;
  • altre attività economiche passa dagli attuali 20.000 euro 30.000 euro;

Restano invariati, rispetto agli attuali, i coefficienti di redditività.

Nuove attività

Il vantaggio riconosciuto alle nuove attività non si limita alla riduzione ad un terzo del reddito percepito nell’anno di inizio e per i due successivi (attuale formulazione) bensì, secondo la bozza, consisterebbe nell’applicazione dell’aliquota al 5% (anziché 15%) per i primi cinque anni di attività. Il trattamento è concesso anche ai soggetti “che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 65, della citata Legge n. 190/2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1”.

Modifica al regime contributivo

Se vanno a buon fine le verifiche in corso di svolgimento con l’INPS, il Governo vorrebbe applicare ai minimi, i minimali contributivi delle gestioni IVS artigiani e commercianti e contestualmente ridurre del 35% la contribuzione dovuta.

FONTE: http://fiscopiu.it