Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363 – Attività di ristorazione e D.lgs. 81/08: formazione e valutazione rischio incendio
Con sentenza 29.4.2014 il Tribunale di Milano ha condannato B.P. alla pena di €. 2.000 di ammenda ritenendolo responsabile di una serie di contravvenzioni al D. Lvo n. 81/2008 per avere, quale legale rappresentante della “R. 90 srl”:
– omesso di assicurare ai lavoratori adeguate informazioni in merito alle procedure di emergenza (art. 36 comma 1 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. I e 55 comma 5 lett. c D. Lgs. n. 81/2008, contestato al capo A);
– omesso di provvedere affinchè i lavoratori incaricati alle attività di emergenza antincendio ricevessero una formazione all’uopo adeguata (art. 37 comma 9 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. I e 55 comma 5 lett. c D. Lgs. n. 81/2008, contestato al capo B);
– omesso di aggiornare/elaborare il documento di valutazione del rischio incendio e/o esplosione (art. 17 comma 1 lett. a e 55 comma 4 D. lgs n. 81/2008, contestato al capo C).
Il Tribunale ha motivato la decisione sulla base del verbale redatto dai Vigili del Fuoco in occasione del sopralluogo eseguito nel Pub gestito dalla società, disattendendo le dichiarazioni del teste della difesa e dando atto comunque della successiva eliminazione, da parte dell’imputato, delle conseguenze dei reati contestati.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunziando, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cpp, la violazione di legge processuale nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove assunte in dibattimento in relazione all’art. 192 cpp.