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730 errato: correzioni entro il 25/10

Modello-730Il 25 ottobre scade il secondo termine per correggere il mod. 730 in caso di dichiarazione “a favore”.

I contribuenti che si accorgono di aver presentato un mod. 730 precompilato dal quale risulti un maggior credito o minor debito d’imposta, possono ancora correggere il dichiarativo, entro il 25 ottobre 2015 (termine che slitta al 26 essendo il 25 domenica) utilizzando il “modello 730 integrativo”, anche se l’originario modello è stato presentato direttamente o tramite il sostituto d’imposta. Tale data, in particolare, vale esclusivamente per i mod. 730 dai quali si accerti un maggior credito o minor debito d’imposta; in tali caso, infatti, si parla di dichiarazione “a favore”.

Mod. 730 integrativo – Premesso che il mod. 730 integrativo può essere presentato solo da un Caf o da un professionista abilitato, anche se precedentemente il contribuente era stato assistito dal sostituto, il nuovo dichiarativo va compilato un tutte le sue parti, indicando il codice “1” sul frontespizio in corrispondenza della casella “730 integrativo”.
A tal proposito, appare opportuno ricordare che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità.
Tuttavia se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione semplificata, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione. Se invece il mod. 730 è stato precedentemente elaborato dal sostituto d’imposta o da un diverso CAF/professionista, il contribuente deve esibire al CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.

Ai fini operativi, si evidenzia che:
• va indicato il codice “2”, nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione dovesse avvenire solo per fornire dati, o correggere quelli già indicati, necessari per identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
• il codice “3”, nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di non aver fornito non solo tutti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio ma anche altri elementi da indicare in dichiarazione.
Terza scadenza – Se anche il termine del 25 ottobre dovesse spirare senza che il contribuente si ravveda, è possibile utilizzare il modello Unico entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore), ossia il 30 settembre 2016. Si ricorda per dovizia d’informazione che il primo termine è scaduto il 30 settembre 2015 (c.d. “correttiva nei termini”).

FONTE: http://www.fiscal-focus.it

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