UNICO in ritardo: la sanatoria
Omissione sanabile entro il 29 dicembre.
Premessa – Il contribuente che non ha presentato il proprio Modello UNICO 2015 entro il termine ordinario del 30 settembre 2015, può ancora provvedere alla presentazione entro il 29 dicembre prossimo, prima che il fisco consideri la dichiarazione come omessa applicando le dovute sanzioni.
Dichiarazione tardiva – L’articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/98, dispone che la dichiarazione, trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria è da considerarsi come “tardiva” (quindi valida) e non come “omessa”. Il contribuente che non ha presentato il Modello UNICO 2015 entro il 30 settembre può, quindi, presentarlo entro il 29 dicembre 2015 (90 giorni dal 30/09), ravvedendosi.
Ravvedimento – La procedura del ravvedimento richiede la rimozione della violazione commessa cioè, nel caso specifico, la presentazione della dichiarazione omessa o l’integrazione della dichiarazione validamente presentata e il versamento “contestuale” della sanzione ridotta, commisurata al minimo, previsto per la violazione oggetto di regolarizzazione e delle eventuali imposte e interessi. Se le imposte sono state regolarmente versate oppure non erano dovute è sufficiente presentare la dichiarazione omessa e pagare con modello F24 una sanzione pari a 1/10 di 258 euro, ossia 25 euro (1/10 del minimo previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 pari a euro 258).
Sanzione ridotta – La sanzione ridotta è dovuta per ciascuna dichiarazione ricompresa nel Modello UNICO. Ne consegue, quindi, che il contribuente ha l’obbligo di versare 25 euro per ogni dichiarazione omessa di cui si compone il Modello UNICO, quindi redditi e Iva (non si considerano, invece, “dichiarazione” gli studi di settore e/o parametri poiché sono considerati parte integrante della dichiarazione dei redditi). Ciò è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare Ministeriale n. 54/E/2002.
Presentazione oltre i 90 giorni – La dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario è considerata omessa e non più ravvedibile. In caso di omessa dichiarazione, l’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/97 prevede una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’importo dell’imposta dovuta. Qualora, non vi siano imposte dovute, la sanzione va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.032 euro. La sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e in presenza di redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo.
Casi di dichiarazione omessa – La dichiarazione si considera omessa anche nel caso di dichiarazione redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali. In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. Si considera omessa anche la dichiarazione non sottoscritta. In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. La nullità può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio territorialmente competente.
FONTE: fiscal-focus.it