Bonus gasolio per autotrasporto. On line il software aggiornato
Nel modulo il carburante utilizzato nel terzo trimestre dell’anno. Credito in compensazione entro il 31 dicembre 2016, per il residuo, istanza di rimborso fino a giugno 2017.
In pratica, per gli autotrasportatori, ancora un mese di tempo per non perdere il bonus gasolio loro riconosciuto; intanto, una nota delle Dogane informa che sul sito dell’Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione dei consumi effettuati nel periodo luglio/settembre 2015, necessaria per usufruire dell’agevolazione.
L’adempimento, infatti, può essere assolto a cominciare da domani, 1° ottobre, e fino al 31 ottobre.
Il beneficio è divenuto trimestrale (e non più annuale) con il Dl 1/2012 e, secondo le nuove regole, il resoconto periodico va prodotto entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
Per il periodo luglio/settembre 2015, la quota rimborsabile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto.
Bonus sì, ma a chi, non certo ai più inquinanti
Per quanto riguarda gli “ammessi” all’agevolazione, non c’è nulla di nuovo da aggiungere rispetto alle regole già indicate per il passato. Possono, quindi, usufruire del credito:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto previste dal Dlgs 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione
- le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Dlgs 285/2005), le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Dlgs 422/1997), le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (regolamento Ce 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009)
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
I primi dell’elenco devono giustificare quanto dichiarato attraverso le fatture d’acquisto del gasolio, per gli altri è sufficiente la scheda carburante.
L’agevolazione, da quest’anno, non può essere applicata nel caso in cui il veicolo rifornito appartenga alle categorie “Euro 0 o inferiore” (articolo 1, comma 233, legge 190/2014), condizione che l’autotrasportatore deve attestare nella dichiarazione presentata per usufruire del credito.
In particolare, visto che la disciplina comunitaria classifica i veicoli a partire dagli “Euro 1”, sono considerati appartenenti alla classe “Euro 0 o inferiore” i mezzi la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa Ue.
Dichiarazione, come e dove
Come anticipato, sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile il pacchetto informatico aggiornato per compilare e stampare la dichiarazione relativa ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2015.
Il modulo può essere presentato on line, servendosi del Servizio telematico Edi delle Dogane oppure in formato cartaceo.
Per chi sceglie la prima via, occorre innanzitutto chiedere l’abilitazione all’uso del servizio telematico e poi, per predisporre il file, collegarsi all’apposita pagina del sito dell’Agenzia e utilizzare il relativo software o fare riferimento al “tracciato record”.
Per chi non si avvale del Servizio Edi, è previsto che il contenuto della dichiarazione vada riprodotto anche su supporto informatico (cd, dvd o pen drive), da consegnare insieme al modello cartaceo.
Per la presentazione, le imprese nazionali e quelle comunitarie obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, dovranno rivolgersi allo sportello delle Dogane territorialmente competente, mentre le imprese comunitarie non obbligate alla dichiarazione dei redditi nel nostro Paese dovranno consegnare modulo e supporto digitale all’ufficio delle Dogane di Roma I.
Compensazione o rimborso
Il bonus è rimborsabile o fruibile in compensazione; in quest’ultimo caso, il codice tributo da indicare nel modello F24 è il “6740”.
Le Dogane precisano che, in caso di compensazione, a partire dei consumi effettuati dal 2012, non operano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007; di conseguenza, il bonus è compensabile anche se i crediti complessivi riconosciuti per agevolazioni, esposti nel “Quadro RU” del modello Unico, superano i 250mila euro.
Il beneficio relativo al trimestre luglio/settembre 2015 può essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2016. Dalla stessa data parte il conto alla rovescia per la richiesta di rimborso di quanto rimasto fuori dalla compensazione. I tempi sono quelli previsti dall’articolo 4, comma 3, del Dpr 277/2000: in poche parole, l’istanza in questione va presentata entro il 30 giugno 2017.
Per l’accredito su conto corrente in un altro Stato dell’Unione monetaria europea, occorre indicare i codici Bic e Iban.
FONTE: http://www.fiscooggi.it
ARTICOLO DI: Anna Maria Badiali