Jobs act. Nasce l’Ispettorato nazionale del lavoro

++ P.A: Renzi,su "quota 96" faremo intervento pi˘ ampio ++L’attività ispettiva di INPS, INAIL e Ministero del Lavoro è stata unificata in un’unica Agenzia.

Al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, il decreto legislativo attuativo del Jobs act (art. 1, co. 7, lett. l) della L. n. 183/2014) ha previsto l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La nuova Agenzia, che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, ha personalità di diritto pubblico, autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

Funzioni – Tra la funzioni attribuite all’Ispettorato nazionale si ravvisa innanzitutto quella di coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL). In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.

Inoltre, al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede:
• la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
• l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.

Con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 45 giorni dalla data in vigore del decreto in commento, saranno disciplinate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e la contabilità economica e finanziaria per la sua gestione, garantendo l’omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’Inps e dell’Inail, nonché del “Comando carabinieri tutela del lavoro”, garantendo che lo svolgimento dell’attività lavorativa del personale ispettivo abbia luogo con modalità flessibili e semplificate.

Dotazione organica – La dotazione organica dell’Ispettorato, da definirsi con Dpcm, non sarà superiore a 6.357 unità, ripartite tra qualifiche dirigenziali e non. Con lo stesso decreto sarà anche individuata la dislocazione sul territorio dell’Ispettorato, prevedendo la presenza di 80 uffici in luogo degli attuali 85.

Disposizioni finali – In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo a esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro.

Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.

FONTE: fiscal-focus.info