IVA. Il sequestro si rivale sull’amministratore se la S.r.l. non ha disponibilità
Se la società non ha disponibilità per colmare l’imposta non versata, il sequestro ricade sui beni dell’amministratore. A ricordarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza del 9 settembre 2015, n. 36360. In essa, un contribuente amministratore di una S.r.l. ricorreva contro il sequestro per omesso versamento di IVA.
Secondo l’appello, il contribuente avrebbe dovuto provare di “essersi efficacemente attivato per reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, attingendo finanche al suo patrimonio personale, al fine di recuperare la necessaria liquidità”; cosa che, per i Giudici, non era avvenuta, essendo del tutto irrilevante la compensazione effettuata dal nuovo amministratore della S.r.l. Ebbene, secondo la difesa, tale compensazione non sanava – è vero – l’illecito del mancato tempestivo versamento dell’IVA, ma tuttavia faceva venir meno qualsiasi esigenza di natura cautelare, in quanto non esisteva più alcun debito per l’anno di riferimento.
Inoltre, contestava la ricorrente il mancato tentativo di sequestro del profitto diretto del reato, agendo invece direttamente sui beni personali dell’amministratore.
I Giudici della Cassazione hanno però rigettato le argomentazioni della difesa. In merito alla compensazione, l’hanno ritenuta “una dichiarazione unilaterale, sfornita di qualsivoglia riscontro circa la natura dei crediti portati in compensazione, che non apparivano nei precedenti esercizi finanziari”.
Quanto al secondo motivo, gli Ermellini hanno evidenziato come fosse “pacifico che il sequestro per equivalente presupponesse il previo esperimento del tentativo di sequestro diretto del profitto di reato”, che nel caso specifico è dato dal risparmio di spesa; ma tuttavia la S.r.l. non aveva a bilancio la liquidità per assolvere l’imposta non versata, né erano reperibili beni sociali che costituissero l’immediato impiego del profitto conseguito. Sulla base di tali argomenti, la Corte ha ritenuto di dover rigettare il ricorso.
FONTE: http://fiscopiu.it