Durata permesso di costruire, in quali casi la proroga è sempre dovuta?
Durata permesso di costruire, la Sentenza del Tar Piemonte ricorda che in alcuni casi la proroga è dovuta e il Comune non può dichiarare la decadenza dei termini.
La durata del permesso di costruire deve essere valutata considerando se è intervenuta la proroga automatica del titolo abilitativo prevista dal Decreto del Fare.
Questo quanto chiarito nella sentenza del Tar Piemonte 1304/2015.
Durata permesso di costruire, la proroga introdotta dal Decreto del Fare
Il DL 69/2013 (Decreto del Fare) ha introdotto una proroga di 2 anni dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del 22 giugno 2013 (entrata in vigore del decreto), al fine di fronteggiare la crisi del settore delle costruzioni.
Si tratta di una proroga speciale dell’efficacia dei titoli abilitativi, che si differenzia dalla cosiddetta proroga ordinaria (prevista all’art. 15 del DPR 380/2001), in quanto non occorre specificare alcuna motivazione o attendere un provvedimento di concessione, ma effettuare una semplice comunicazione.
La proroga non ha valore se:
- i termini non sono già decorsi al momento della comunicazione
- i titoli abilitativi non sono in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati
Durata permesso di costruire, la sentenza del Tar Piemonte 1304/2015
Nel caso in esame, un’impresa costruttrice presenta ricorso al Tar Piemonte chiedendo l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune aveva disposto la decadenza del permesso di costruire relativo alla realizzazione di 6 unità immobiliari.
Ecco come si erano svolti i fatti.
Il Comune autorizzava la realizzazione delle unità immobiliari con il permesso di costruire del 29 settembre 2008.
Su istanza dell’impresa, il termine per l’inizio dei lavori veniva prorogato al 29 settembre 2010 e la formale comunicazione di inizio lavori veniva trasmessa al Comune il 21 settembre 2010.
L’impresa comunicava al Comune la proroga del termine di conclusione dei lavori, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto del Fare, dal momento che la costruzione delle villette era stata interrotta e ripresa soltanto nel mese di agosto 2013.
Il Comune respingeva l’istanza di proroga e dichiarava la decadenza del permesso di costruire.
L’impresa costruttrice presenta ricorso al Tar Piemonte che lo accoglie e annulla la decisione del Comune.
In particolare i giudici ricordano che “salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori […] come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.”
Da sottolineare che la proroga è dovuta: trattandosi di proroghe automatiche che non necessitano di un recepimento espresso.
In conclusione, i giudici hanno sentenziato che prima di dichiarare la decadenza del permesso di costruire, l’Amministrazione è tenuta a verificare se è intervenuta la proroga dei titoli abilitativi prevista dal Decreto del Fare.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“.
- Condividi con i tuoi amici!