Verso la fatturazione elettronica: ecco i prossimi step fino al 2017
Nel decreto legislativo n. 127/2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 190/2015, i termini per la diffusione della trasmissione telematica dei dati, anche tra operatori privati.
Un altro importante passo in avanti verso la semplificazione fiscale è stato fatto ieri, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 190/2015 del decreto legislativo 127/2015.
Nel decreto, stilato in base alla legge delega 23/2014, si pongono le basi per l’uso della fatturazione elettronica anche per le transazioni tra privati.
In particolare, nell’articolo 1, si legge che l’Agenzia delle Entrate, entro il 1 luglio 2016, dovrà rendere disponibile, gratuitamente, un software che permetta di creare, trasmettere e conservare fatture elettroniche.
Un impegno analogo spetta al ministero dell’Economia e delle Finanze che, a partire dal 1° gennaio 2017, dovrà mettere a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva il sistema di interscambio (Sdi) ora usato per le fatture in cui è interessata una pubblica amministrazione.
A partire dal 1° gennaio 2017, inoltre, i soggetti non obbligati a emettere fattura, se non su richiesta del cliente, potranno optare per la memorizzazione e la trasmissione elettronica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alla fornitura di servizi.
L’opzione avrà una durata quadriennale e poi si rinnoverà per cinque anni, qualora non si decida di revocarla.
La trasmissione elettronica dei dati, invece, sarà obbligatoria per chi vende prodotti attraverso i distributori automatici.
Per coloro che opteranno per la trasmissione e la memorizzazione elettronica, sono previste una serie di semplificazioni, tra cui la necessità di inviare i modelli intrastat.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2017, infine, alcuni soggetti passivi Iva di minori dimensioni avranno a disposizione un programma di assistenza, messo a punto dall’Agenzia delle Entrate che, in caso di adesione, prevedrà una serie di semplificazione, tra cui l’esonero dalla registrazione e dal visto di conformità.
FONTE: fiscooggi.it
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