730 precompilato: in GU le specifiche tecniche per le spese sanitarie
Decreto del MEF del 31.07.2015 nella GU n. 185 dell’11.08.2015.
E’ stato pubblicato sulla GU n. 185 dell’11.08.2015, il Decreto del MEF del 31.07.2015 recante le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS), da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Il citato Decreto prevede che le strutture sanitarie e i medici trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché’ quelli relativi a eventuali rimborsi.
In particolare, i soggetti tenuti alla comunicazione sono:
1. farmacie pubbliche e private;
2. aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
3. i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Nel Decreto vengono puntualmente individuate per ciascun soggetto tenuto le spese che devono esser comunicate al Sistema TS.
Tali dati possono tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dalle strutture sanitarie e dai medici. Tali soggetti devono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze l’abilitazione all’invio telematico dei dati, per conto del soggetto delegante.
Inoltre, i sistemi informativi dei soggetti delegati devono garantire i requisiti di sicurezza, integrita’ e riservatezza dei dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici.
In particolare detti sistemi devono garantire:
– l’accesso ai sistemi informativi da parte dei soggetti deleganti deve essere effettuato tramite l’utilizzo di credenziali basate su utente e password e/o TS/CNS;
– il sistema dei soggetti delegati deve ricevere i dati in modalita’ sicura, su rete di comunicazione, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche;
Il contribuente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Tale opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:
a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Oltre a tali modalità, il Decreto in esame prevede che il contribuente può accedere al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS, per le quali esprimere la propria opposizione all’utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate.
Ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate rende disponibile nell’area autenticata del proprio sito dedicata alla dichiarazione precompilata l’accesso al servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema TS.
FONTE: fiscal-focus.info
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